Decorrenza giuridica ed economica del rapporto e ininfluenza della vacatio sulla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 134 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del trattamento pensionistico rileva esclusivamente la decorrenza economica del rapporto di lavoro, ossia il momento in cui il rapporto è effettivamente instaurato con i relativi effetti retributivi e contributivi. La conservazione del posto di lavoro durante il servizio militare di leva, riconosciuta dal giudice ordinario, incide sulla sola decorrenza giuridica del rapporto e non consente di valorizzare, nella posizione assicurativa, il periodo di vacatio intercorrente tra la cessazione della leva e l’effettiva assunzione. Per gli iscritti alla CPDEL non è prevista alcuna disposizione che permetta di riscattare il periodo tra decorrenza giuridica ed economica. La domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio esula dalla giurisdizione della Corte dei conti e spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico collocato in quiescenza dal 7.05.2022 con trattamento pensionistico anticipato, ha chiesto all’Inps il ricalcolo della prestazione, assumendo che nel computo del servizio utile dovesse essere incluso anche il periodo compreso tra la conclusione del servizio di leva e l’effettiva assunzione presso la comunità montana.
A fondamento della pretesa il ricorrente richiamava una pronuncia del giudice ordinario che aveva riconosciuto il suo diritto alla conservazione del posto di lavoro durante lo svolgimento della leva, con costituzione del rapporto a far data dal marzo 1979. L’Inps, con comunicazione del 19.05.2025, aveva confermato il proprio operato, valorizzando come data di inizio del rapporto il 25.11.1981, corrispondente all’effettiva assunzione. Di qui il ricorso alla Corte dei conti, con domanda estesa anche al ricalcolo del trattamento di fine servizio.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Sezione ha rilevato il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il giudice contabile ha ricordato che, pur spettando alla Corte dei conti la cognizione in materia di diritto, misura e decorrenza delle pensioni pubbliche e delle materie strumentali, il TFS costituisce un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro e ricade quindi nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Nel merito il ricorso è stato rigettato. La questione centrale attiene alla differenza di effetti tra decorrenza giuridica e decorrenza economica del rapporto di lavoro ai fini pensionistici. Il ricorrente lamentava la mancata valorizzazione del periodo intercorrente tra la conclusione del servizio di leva e l’instaurazione, ai fini retributivi, del rapporto con la comunità montana.
La Corte ha osservato che la sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto alla conservazione del posto con sospensione del rapporto durante la leva. Tale pronuncia incide sugli effetti relativi alla decorrenza giuridica, con le conseguenze di legge in tema di anzianità di servizio, ma non anche sulla decorrenza economica, che attiene al momento in cui il rapporto viene effettivamente instaurato ai fini retributivi e contributivi.
Pertanto, l’aggiornamento dei dati contributivi richiesto dal ricorrente attiene al profilo economico e non alla decorrenza giuridica accertata dalla sentenza. Ne discende che ai fini contributivi deve essere valorizzato solo il momento dell’effettivo inizio del rapporto lavorativo, esattamente come operato dall’Inps. La Sezione ha infine compensato le spese di giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda e della novità della questione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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