Responsabilità contabile del consulente e sviamento di finanziamenti pubblici (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 40 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti del consulente che, pur estraneo alla compagine del beneficiario e privo di rapporto organico con l’amministrazione erogante, si sia inserito con determinante efficacia causale nell’iter volto a conseguire il finanziamento pubblico, concorrendo a porre i presupposti della sua illegittima percezione. La qualità di libero professionista o di dipendente non rileva: ciò che assume rilievo è l’apporto causale fornito all’erogazione. Sul piano del merito, la condanna del consulente per sviamento delle risorse richiede però la prova specifica del suo contributo nella singola fattispecie, non essendo sufficiente il richiamo a un più ampio sistema fraudolento emerso in sede penale. La revoca del finanziamento per mancata rendicontazione non determina di per sé responsabilità contabile, che presuppone la dimostrazione dell’effettivo sviamento dei fondi dai fini pubblici.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio due convenute per il risarcimento, in solido, di euro 21.218,00, oltre interessi e rivalutazione. La prima, titolare di un’impresa individuale, aveva ottenuto un finanziamento pubblico a valere sul Por FESR 2014-2020, finalizzato all’acquisto di un veicolo e di attrezzature per un’attività di servizi alla persona. Dopo l’erogazione dell’anticipo di euro 19.600,00, il finanziamento era stato revocato per la mancata presentazione della rendicontazione finale.

Secondo la Procura, la seconda convenuta, consulente della beneficiaria, avrebbe realizzato un sistema fraudolento per ottenere finanziamenti in favore di numerosi soggetti, fornendo dati previsionali privi di fondamento e documentazione contraffatta. Entrambe avrebbero posto in essere condotte dolose costitutive di responsabilità amministrativa. La consulente si è costituita, eccependo il difetto di giurisdizione, la prescrizione quinquennale e l’insussistenza dell’elemento soggettivo; la beneficiaria non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

La Motivazione della Corte

Sulla giurisdizione, il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui la giurisdizione contabile sussiste ogni volta che il privato, per sue scelte, incida negativamente sul programma pubblico cui partecipa, determinandone uno sviamento dalle finalità perseguite. La stessa giurisprudenza — nelle pronunce richiamate come Sezioni Unite n. 14436/2018, n. 36375/2021 e n. 35001/2025 — riconosce la giurisdizione anche nei confronti del soggetto che, non destinatario del finanziamento, abbia prestato attività preparatoria o istruttoria indispensabile all’indebito conseguimento del contributo.

Non rileva, precisa la Corte, la qualità formale del consulente, ma unicamente l’apporto causale che egli ha dato con la sua attività all’erogazione del finanziamento. La difesa della consulente, che invocava la necessità di un rapporto organico con la società percettrice, è pertanto respinta: il rapporto di servizio si instaura tutte le volte in cui il privato concorre a svolgere un’attività o un servizio pubblico, inserendosi per la quota di attività dedicata alla pubblica amministrazione nella sua organizzazione funzionale.

Nel merito, la Corte distingue tra danno “genetico” e danno “funzionale”. Il primo si perfeziona quando l’impresa, dichiarando falsamente il possesso dei requisiti, ottenga indebitamente il finanziamento; il secondo quando si realizzi lo sviamento dei fondi per fini diversi da quelli di legge. Nel caso in esame manca la prova dell’illegittima erogazione: non è stata dimostrata l’assenza dei requisiti in capo alla beneficiaria al momento della domanda, e il rinvenimento di documentazione falsa presso l’ufficio della consulente, riferito a una pluralità di pratiche, non prova che di quella documentazione le convenute si siano avvalse nel caso specifico.

Il danno è quindi funzionale, essendosi prodotto con la distrazione delle risorse dalla realizzazione del progetto. La mancata rendicontazione, unita alla mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, all’omessa emissione di fatture e all’assenza di utenze, prova la condotta dolosa della beneficiaria, che ha volontariamente distolto le risorse dallo scopo per cui erano state attribuite. La sua condanna è pari a euro 21.218,00, oltre rivalutazione e interessi.

Quanto alla consulente, il Collegio non ravvisa elementi sufficienti: la Procura non ha specificamente indicato né dimostrato la condotta tenuta in relazione a questa operazione. Il generale richiamo al sistema fraudolento emerso in sede penale non basta, né assume valore dirimente la e-mail dell’11 febbraio 2020, che elenca le scadenze di una serie di pratiche senza provare l’apporto causale nel singolo finanziamento. La domanda è pertanto rigettata nei suoi confronti, con assorbimento dell’eccezione di prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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