Accesso agli atti e istanza ex art. 116 c.p.a.: limiti dell’obbligo ostensivo (TAR Campania n. 1122 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d, e dell’art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990, il diritto di accesso può essere esercitato esclusivamente nei confronti di documenti esistenti e già formati dall’amministrazione, con esclusione delle richieste tendenti all’elaborazione di dati o alla creazione di nuovi documenti. Analogamente, in tema di accesso civico generalizzato, l’ostensione riguarda informazioni contenute in documenti già formati e individuati o facilmente individuabili. L’Amministrazione è tenuta a rilasciare specifica attestazione di inesistenza della documentazione richiesta; tale obbligo va assolto in sede amministrativa, ma dichiarazioni rese in sede processuale, imputabili all’Amministrazione e con piena assunzione di responsabilità, sono idonee a far presumere l’inesistenza di ulteriore documentazione.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato a una procedura di iscrizione ad anni successivi al primo presso un ateneo, ha proposto istanza di accesso agli atti in relazione alla selezione cui aveva partecipato, articolata in numerosi punti. L’Università ha fornito soltanto un riscontro parziale, così che il ricorrente ha impugnato la nota con cui l’ente ha di fatto negato l’accesso all’integrale documentazione richiesta.

In giudizio l’Ateneo ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sostenendo di aver pienamente riscontrato le istanze, e ha comunque dedotto l’infondatezza del gravame. Il ricorrente ha replicato che i riscontri, oltre che tardivi, erano solo parzialmente satisfattivi. La causa è stata introitata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto distinto gli esiti in relazione ai singoli punti dell’istanza. Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto ai punti per i quali il ricorrente aveva dato atto dell’intervenuta consegna dei documenti, con piena soddisfazione della pretesa ostensiva, e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quanto ai punti in cui il ricorrente aveva preso atto dell’inesistenza dei documenti o del loro reperimento per altra via.

Nel merito, il Tribunale ha accolto solo alcune doglianze. Ha ritenuto non conferenti le difese dell’Ateneo che facevano riferimento a una candidata diversa da quella indicata nel verbale richiamato dal ricorrente e ha rilevato l’omessa ostensione di tabelle allegate a un verbale, effettivamente non reperite agli atti.

Di rilievo centrale è il principio sui limiti oggettivi dell’accesso. Il Collegio ha escluso l’accoglibimento della richiesta volta a sollecitare chiarimenti e riscontri dell’Amministrazione in ordine alla mancata notifica, poiché il diritto di accesso non può riguardare l’elaborazione di dati o la creazione di nuovi documenti. Il richiamo all’accesso civico generalizzato non muta l’esito, poiché anche in tale ipotesi è possibile l’ostensione di informazioni contenute in documenti già formati e individuabili. Specularmente, l’istanza è ammissibile ove intesa ad acquisire informazioni contenute in documenti presenti agli atti.

Sul punto delle attestazioni di inesistenza, il Tribunale ha chiarito che l’obbligo di attestare l’inesistenza della documentazione va in principio assolto dal responsabile dell’ufficio in sede amministrativa, non mediante integrazioni in sede giudiziale. Tuttavia, nel caso concreto, le affermazioni rese in sede processuale dall’Amministrazione, con piena assunzione di responsabilità, sono state ritenute idonee a far presumere l’inesistenza di ulteriore documentazione, con reiezione della censura: la domanda di accesso riferita a documenti inesistenti si tradurrebbe in una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto.

Il ricorso è stato invece respinto quanto ai profili in cui il ricorrente non aveva indicato specifici documenti non ostesi, risultando la richiesta di carattere meramente esplorativo. In conclusione, l’istanza ex art. 116 c.p.a. è stata in parte dichiarata cessata, in parte improcedibile, in parte respinta e in parte accolta, con obbligo per l’Ateneo di ostendere i documenti indicati in motivazione nel termine di trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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