Stabilizzazione AGCOM: anzianità pre-ruolo e clausola 4 nel pubblico impiego (Cons. Stato n. 2286 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, dotata di efficacia diretta, osta a che i periodi di servizio svolti con contratti a tempo determinato siano totalmente esclusi ai fini della determinazione dell’anzianità al momento dell’immissione in ruolo, salvo che sussistano ragioni oggettive. Il semplice fatto che il servizio sia stato reso a termine non integra ragione oggettiva, né la circostanza che la stabilizzazione avvenga senza concorso. Il riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo ai fini economici non richiede la previa evocazione in giudizio dei controinteressati, che assumono tale qualità solo rispetto alla domanda di riconoscimento dell’anzianità ai fini giuridici. Il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione posto dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 non è opponibile a un diritto di derivazione eurounitaria, in forza del primato del diritto dell’Unione.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti dell’AGCOM, erano stati assunti con contratti di specializzazione a tempo determinato e, al termine, con contratti a termine ex art. 48 del Regolamento dell’Autorità. In attuazione dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, con delibera n. 410/18/CONS sono stati immessi in ruolo, ma inquadrati al livello iniziale F0, senza valorizzare l’anzianità pre-ruolo.

Hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti di inquadramento e la delibera, chiedendo il livello F5 o, in subordine, F2. Con sentenza non definitiva il TAR ha dichiarato inammissibile, per mancata evocazione dei controinteressati, la domanda di riconoscimento dell’anzianità ai fini giuridici. Con sentenza definitiva ha poi accolto la domanda ai fini economici, riconoscendo il livello F5, e respinto i motivi aggiunti sull’accordo sindacale del 2022. Propongono appello i lavoratori e l’Autorità, in via incidentale.

La Motivazione della Corte

Riuniti gli appelli, il Consiglio di Stato esamina anzitutto il gravame avverso la sentenza non definitiva. L’anzianità, nelle diverse declinazioni di ruolo e di servizio, costituisce tratto qualificante del rapporto di pubblico impiego e incide sulle dinamiche organizzative interne. Gli artt. 29 e 43 del Regolamento valorizzano l’anzianità ai fini dell’accesso alla qualifica dirigenziale e della valutazione comparativa, sicché chi si colloca in posizione poziore subisce un pregiudizio dalla pretesa di riconoscimento ai fini giuridici.

La Corte qualifica quindi correttamente come controinteressati i funzionari che vedrebbero postergata la propria posizione. Il pregiudizio non è meramente potenziale, perché l’anzianità rileva in chiave sia dinamica sia statica. Inconferente è il precedente richiamato dagli appellanti, che riguardava il solo inquadramento economico.

Quanto al profilo eurounitario, il Collegio richiama il principio di autonomia procedurale e i limiti dell’equivalenza e dell’effettività. La notifica ai controinteressati risponde alla tutela del contraddittorio e non è gravosa, potendosi notificare anche a uno solo di essi e chiedere l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a..

Passando all’appello incidentale dell’Autorità, la Corte ritiene infondata la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il TAR si è pronunciato nei limiti della domanda, ben potendo riconoscere l’effetto economico senza modificare l’inquadramento giuridico. Nel merito, la clausola 4 è applicabile anche ai contratti di specializzazione, che l’art. 48-bis, comma 1-quater assimila ai contratti a termine. La Corte esclude che le finalità formative integrino ragioni oggettive, non essendo stati esibiti i piani di inserimento e non essendo state contestate le mansioni allegate dai funzionari.

Quanto agli interessi e alla rivalutazione, il divieto di cumulo non è opponibile a un diritto di derivazione eurounitaria e le ragioni di contenimento della spesa non costituiscono ragione oggettiva. Gli appelli principali dei lavoratori sull’accordo sindacale sono respinti: la logica perequativo-transattiva è ragionevole e non determina disparità manifesta, e la rinuncia riguarda i soli benefici oggetto di contenzioso. Respinti tutti gli appelli, le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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