Cumulo pene e detenzione domiciliare: nessun interesse alla scissione per il detenuto (Cass. pen. Sez. I n. 29184 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il condannato che si trovi già detenuto non vanta alcun interesse concreto allo scioglimento del cumulo in vista della concessione di una misura alternativa, quando la pena residua da espiare superi la soglia di due anni e i titoli non rientrino tra i delitti ostativi elencati nell’art. 4-bis Ord. pen. Lo scioglimento del cumulo è legittimo solo quando occorre procedere al giudizio di ammissibilità di un beneficio penitenziario ostacolato dalla presenza di uno o più titoli inclusi nel novero dei reati ostativi, sempre che sia stata espiata la parte di pena relativa a tali delitti. La sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. opera soltanto in favore del condannato in stato di libertà, restando esclusa quando l’interessato sia già ristretto per custodia cautelare o per espiazione di pena definitiva.

Il Fatto

Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione con cui il condannato aveva chiesto lo scioglimento del cumulo disposto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale. Il cumulo riguardava due pene: quella determinata con precedente provvedimento del 27 giugno 2023 e quella inflitta con sentenza del 22 aprile 2024.

Al momento dell’emissione del provvedimento di cumulo, il condannato doveva espiare una pena detentiva residua superiore ai due anni. Il Tribunale ha escluso che la considerazione unitaria dei titoli comportasse effetti pregiudizievoli sull’accesso a misure alternative o sulla sospensione dell’ordine di esecuzione. Il difensore ha impugnato l’ordinanza per manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il mantenimento del cumulo precludesse la detenzione domiciliare.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorrente prospettava un interesse allo scioglimento del cumulo in vista della concessione della detenzione domiciliare. La Suprema Corte rileva però che la pena residua da espiare alla data di emissione del provvedimento di cumulo preclude l’accesso alla detenzione domiciliare generica ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., poiché superiore alla soglia di due anni di pena detentiva.

La Corte osserva inoltre che, essendo il condannato detenuto, l’ordine di esecuzione non era sospendibile ai sensi del quinto comma dell’art. 656 cod. proc. pen., né ai sensi del decimo comma della medesima disposizione, che riguarda esclusivamente il detenuto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire.

Il Collegio richiama un orientamento consolidato: la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena detentiva breve può operare soltanto nei confronti del condannato che, al momento dell’esecuzione, si trovi in stato di libertà. Essa va esclusa se l’interessato è già detenuto, essendo indifferente che si tratti di custodia cautelare per il medesimo fatto o di espiazione di pena definitiva per altro illecito. La ratio della disciplina è mantenere in libertà chi possa aspirare a una misura alternativa fino alla decisione della magistratura di sorveglianza; esigenza che non sussiste per chi sia già ristretto anche per causa diversa.

Sul punto la Corte richiama i precedenti Sez. I n. 8720 del 2003, Sez. IV n. 18362 del 2007, Sez. I n. 52197 del 2014, Sez. I n. 29940 del 2015 e Sez. I n. 42637 del 2022. Poiché i titoli non rientrano nell’elenco dei reati ostativi di cui all’art. 4-bis Ord. pen., il condannato non può vantare alcun interesse concreto alla scissione del cumulo.

La Corte enuncia infine il principio generale in materia: una volta operato il cumulo materiale secondo le prescrizioni dell’art. 663 cod. proc. pen., le pene detentive temporanee inflitte con distinte sentenze si considerano pena unica per ogni effetto giuridico, ai sensi degli artt. 71 e ss. e 76 cod. pen., per il rinvio operato dall’art. 80 cod. pen. Lo scioglimento è quindi legittimo solo nei casi di delitti ostativi, richiamando Sez. I n. 2285 del 2013 e Sez. I n. 13041 del 2020. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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