Sostituzione del commissario ad acta per perdurante inottemperanza al giudicato Pinto (TAR Campania n. 727 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi sui decreti di equo indennizzo, il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e del commissario ad acta già nominato impone la sostituzione di quest’ultimo con un funzionario individuato, ai sensi dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 817, lett. g), della legge n. 207/2024, a cura del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria. Il nuovo commissario provvede al pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con diritto al compenso previsto dalla norma. Il protrarsi dell’inottemperanza giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese della fase, per soccombenza virtuale.

Il Fatto

Il ricorrente ha azionato il giudicato formatosi sul decreto n. 1922/2022 della Corte d’Appello di Salerno, ottenendo dal TAR l’accoglimento della domanda di esecuzione con nomina del commissario ad acta nella persona di un responsabile di ufficio ministeriale. Con reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., ha poi lamentato l’inerzia del Ministero e il mancato insediamento del commissario, chiedendone la sostituzione e la condanna alle spese.

Il Ministero ha depositato note della Corte d’Appello che hanno addotto la non competenza al pagamento, riconducendolo al progetto Siamm PintoPaga e invitando alla reinserimento dell’istanza sulla piattaforma. Disposto incombente istruttorio con ordinanza collegiale n. 2098 dell’11 dicembre 2025, l’Amministrazione ha depositato una nota che si è limitata a ribadire il contenuto della precedente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, come da ultimo modificato dalla legge n. 207/2024, che individua il commissario ad acta in un funzionario dell’amministrazione centrale del Ministero, con compenso di importo definito dalla norma, tenuto a provvedere su istanza di parte entro trenta giorni al pagamento di quanto dovuto.

Il Tribunale rileva che, allo stato degli atti, l’adempimento non risulta effettuato. Il perdurante inadempimento del Ministero e del commissario già nominato impone dunque la sostituzione di quest’ultimo con un funzionario da individuarsi, secondo la vigente normativa, a cura del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria.

Il nuovo commissario deve dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, compiendo ogni atto necessario, incluse le occorrenti variazioni di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, con diritto al compenso determinato dall’art. 5-sexies, comma 8, ultimo alinea.

Il Collegio esclude invece le residue istanze. Non ravvisa i presupposti della temerarietà nella condotta della difesa erariale. Rileva che l’ingente volume di ordini di pagamento per equo indennizzo e la sopravvenuta riforma in tema di nomina dei commissari valgono ad escludere, allo stato, una colpevole negligenza.

Il dato obiettivo della persistente inottemperanza giustifica tuttavia la condanna alle spese della fase, che seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione per il protrarsi dell’inadempimento. Il TAR accoglie in parte il reclamo, dispone la sostituzione del commissario e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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