Dissesto comunale e ottemperanza: estinzione del giudizio e massa passiva (TAR Sicilia n. 1244 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di un debito rientrante nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione, la dichiarazione di dissesto finanziario del comune determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 248, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, con inserimento dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese nella massa passiva. Il giudizio di ottemperanza ha natura mista, di cognizione e di esecuzione: la sospensione delle procedure esecutive derivante dalla procedura di riequilibrio finanziario opera per i soli profili esecutivi in senso stretto, restando fermi i profili di natura non esecutiva. Il rilievo d’ufficio della questione relativa al dissesto presuppone il pieno dispiegarsi del contraddittorio, dovendosi garantire alle parti la possibilità di interloquire sulla questione rilevante ai fini della decisione.
Il Fatto
I ricorrenti agivano per l’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 331/2020 del 12 febbraio 2020, relativa a un’occupazione divenuta illegittima. Con ordinanza collegiale n. 2718/2023 il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda volta a che il commissario ad acta ultimasse il proprio incarico, ritenendo che gli interessati avessero inteso estendere l’intervento dell’ausiliario ad aree estranee alla procedura espropriativa.
I ricorrenti contestavano in realtà il punto 4 del provvedimento dell’ausiliario, che aveva sospeso il pagamento del quantum debeatur in ragione del piano di riequilibrio finanziario. Con sentenza n. 4018/2023 il Tribunale accoglieva la revocazione, rigettava la domanda e dichiarava l’estinzione del giudizio per intervenuto dissesto del comune. Il C.G.A.R.S., con sentenza n. 902 del 12 novembre 2024, riformava parzialmente la decisione per lesione del contraddittorio, disponendo l’annullamento parziale e la remissione al primo giudice. I ricorrenti riassumevano quindi il giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto del pieno dispiegarsi del contraddittorio sulla questione del dissesto in seguito alla pronuncia di appello, verifica la sussistenza dei presupposti della dichiarazione. Dal sito istituzionale della Regione risulta che il comune ha dichiarato il dissesto finanziario con delibera consiliare n. 22 del 16 giugno 2022, ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato con delibera n. 25 dell’8 maggio 2024 e che il Ministero ha approvato tale ipotesi con provvedimento n. 122545 del 9 ottobre 2024.
La Corte rileva che l’esecuzione concerne la sentenza n. 331/2020, relativa a un’occupazione divenuta illegittima. Il debito per cui si procede rientra pertanto nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione, per il trasparente disposto dell’art. 254, terzo comma, lettera a), d.lgs. n. 267/2000.
Ne consegue il rigetto della domanda con cui i ricorrenti chiedevano che il commissario ad acta ultimasse il proprio mandato. Il Collegio dichiara quindi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 248, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
Nulla è disposto sulle spese di lite, non avendo le Amministrazioni intimate svolto difese. La decisione chiude pertanto il giudizio di ottemperanza, trasferendo la tutela del credito dei ricorrenti sul piano della procedura di liquidazione, secondo il riparto di competenze che la normativa sul dissesto degli enti locali impone.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.