Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 255 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di un importo monetario predeterminato, quale l’attribuzione della carta docente. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, il ricorso ex art. 114 cod.proc.amm. è accolto e va ordinato all’Amministrazione di provvedere entro il termine assegnato. La procura alle liti rilasciata per il giudizio civile, ove estesa a ogni stato e grado del procedimento, attribuisce lo ius postulandi anche nel processo di esecuzione e nel giudizio di ottemperanza finalizzato all’esecuzione di una condanna al pagamento. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 782/2023 del 27 novembre 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con tale pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire al ricorrente, tramite il sistema della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.500,00.
Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita in parte qua, nonostante la regolare notificazione al Ministero e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Chiede quindi che sia ordinato all’Amministrazione il compimento degli atti necessari e che, in caso di perdurante inerzia, sia nominato un commissario ad acta, con possibilità di ricorso allo speciale ordine di pagamento. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., e dunque per il giudizio di ottemperanza.
Risulta altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era infatti intervenuta in data 29 novembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
Il Collegio affronta poi la questione della procura alle liti. I difensori si avvalgono in questa sede del mandato loro rilasciato per il giudizio civile ai fini del riconoscimento della carta docente. Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, quando viene specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento, la procura attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione, tale essendo parimenti il giudizio di ottemperanza allorché si tratti della domanda di esecuzione di una condanna al pagamento di un predeterminato importo monetario. Viene richiamata, tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2019 n. 8745.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione in parte qua al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in dirigente o funzionario delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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