Le opere viarie di accesso all’impianto FER non sono misure compensative (TAR Emilia-Romagna n. 171 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere di sistemazione e di manutenzione dell’unica via di accesso a un impianto di produzione di biometano costituiscono opere connesse e infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto e non sono qualificabili come misure compensative ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del d.m. 10 settembre 2010. Parimenti estranee alle misure compensative sono le dotazioni territoriali, il cui concorso è disciplinato dalla normativa urbanistica regionale e dal RUE comunale e costituisce condizione di legittimità del titolo edilizio. L’esonero dal contributo di costruzione previsto per gli impianti da fonti rinnovabili dall’art. 17, comma 3, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 non esime il proponente dall’obbligo di reperire, cedere o monetizzare le dotazioni territoriali. La pretesa di tali adempimenti non contrasta con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. In sede di conferenza di servizi decisoria, la prevalenza delle posizioni si valuta in termini qualitativi e il dissenso degli enti titolari degli interessi incisi può fondare il diniego.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato ad ARPAE, in data 23 aprile 2024, domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano mediante digestione anaerobica, con potenzialità di immissione in rete pari a 500 Sm³/h, da realizzarsi nei Comuni di Gualtieri, Castelnovo di Sotto e Poviglio.
All’esito dell’istruttoria, la conferenza di servizi ha ritenuto prevalenti e ostative le posizioni contrarie espresse dai Comuni di Gualtieri e di Poviglio, fondate sull’inadeguatezza delle risorse destinate alla manutenzione della via d’Este, unica arteria di accesso, e sulla mancata definizione delle dotazioni territoriali. ARPAE ha quindi adottato la determinazione dirigenziale n. 4445 del 1° agosto 2025, recante diniego dell’autorizzazione unica. La società ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR, che ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 198 del 3 dicembre 2025 e ha fissato la trattazione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente assume che il diniego sia fondato su illegittime pretese economiche e patrimoniali, qualificabili come misure compensative soggette al limite del 3% dei proventi di cui all’Allegato 2 al d.m. 10 settembre 2010. La censura è infondata: gli interventi sulla via d’Este costituiscono un’opera essenziale alla funzionalità dell’impianto, trattandosi dell’unico accesso allo stesso, e pertanto sono parte integrante del progetto sottoposto ad autorizzazione unica.
Neppure le dotazioni territoriali possono essere ricondotte alle misure compensative. Il Collegio richiama l’Atto di coordinamento tecnico regionale approvato con deliberazione della Giunta dell’Emilia-Romagna 28 gennaio 2021, n. 110, e l’art. 1.5.1 dell’Allegato A alla d.A.L. n. 186/2018, che distinguono l’obbligo di reperire e cedere le aree per dotazioni territoriali da quello di realizzare misure di compensazione ambientale e dal pagamento del contributo di costruzione. Nel senso indicato opera anche l’art. 18.2 del RUE del Comune di Gualtieri.
Il secondo motivo è respinto sulla base di analoga distinzione: l’esonero dal contributo di costruzione ex art. 17, comma 3, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 non elide l’obbligo di concorrere alle dotazioni territoriali, che il Comune ha richiesto e che la proponente non ha formalizzato mediante monetizzazione. La questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata è manifestamente infondata: il sistema delle dotazioni territoriali persegue finalità di contenimento del consumo di suolo e di qualità urbana, senza interferire con il principio di massima diffusione delle FER, che non tollera, ma nemmeno esclude, la corretta valutazione del territorio.
Il terzo motivo è infondato perché è la stessa fattibilità del progetto a postulare l’adeguamento strutturale dell’unica via di accesso, in ragione dell’ingente flusso di traffico previsto: l’onere compete alla proponente e non al Comune quale ente proprietario. Il quinto motivo non coglie nel segno: i pareri negativi attengono a deficit sostanziali della documentazione progettuale, e non a una variante urbanistica superabile dall’autorizzazione unica.
Quanto all’ultimo motivo, il Collegio ricorda che la conferenza di servizi decisoria decide “sulla base delle posizioni prevalenti” (art. 14-ter, comma 7, della l. n. 241/1990) e che la prevalenza va apprezzata in termini qualitativi, in ragione della rilevanza sostanziale dell’apporto di ciascun ente (Cons. Stato sez. IV n. 3479 del 2023; TAR Sardegna sez. I n. 866 del 2024; TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 4 del 2025). Le valutazioni dei Comuni di Gualtieri e di Poviglio, riferite a carenze strutturali e funzionali, sono prevalenti e assorbenti rispetto a ogni ulteriore valutazione favorevole. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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