Esecuzione del giudicato sul bonus formazione docenti: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 77 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia e condanna a provvedere agli adempimenti dovuti. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, anche senza liquidazione di compenso quando si tratti di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 273/2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla ricorrente, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

L’interessata ha dedotto l’inesecuzione della decisione, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 2 luglio 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’esecuzione del giudicato, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi.

Quanto al termine, il Tribunale ha osservato che risulta scaduto quello di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La decorrenza è stata ancorata alla notificazione della sentenza, avvenuta in data 13 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto il Collegio ha richiamato numerosi precedenti conformi di altri Tribunali amministrativi regionali.

Nel merito, il ricorso è stato accolto con declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è data luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, seguono la soccombenza del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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