Inottemperanza e compensazione della speciale elargizione con indennizzi già percepiti (TAR Puglia n. 1464 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’Amministrazione può legittimamente opporre la compensazione tra la speciale elargizione prevista dalla legge n. 302/1990 e gli importi già corrisposti a titolo di risarcimento assicurativo e di sussidi militari, qualora il fatto storico che la giustifica sia anteriore alla sentenza di cui si chiede l’esecuzione e sia rimasto nella disponibilità conoscitiva del creditore, senza essere stato dedotto nel giudizio di cognizione. In tal caso non opera la preclusione del giudicato sul quantum, poiché l’operazione di scomputo costituisce un adeguamento vincolato al principio indennitario, finalizzato ad evitare un arricchimento ingiustificato derivante dal cumulo di provvidenze aventi la medesima funzione risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente, madre di una vittima del dovere, ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al defunto figlio lo status di Vittima del Dovere e condannato l’Amministrazione alla liquidazione dei benefici assistenziali. Il Ministero della Difesa aveva dato esecuzione al giudicato riconoscendo gli assegni vitalizi, ma aveva negato la speciale elargizione quantificata in euro 200.000,00, ritenendo necessaria la compensazione con le somme già percepite dagli eredi.
Il mancato pagamento derivava dall’applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 302/1990, che vieta il cumulo tra la speciale elargizione e gli indennizzi risarcitori già corrisposti. La ricorrente ha contestato tale decurtazione, sostenendo che l’eccezione di compensatio lucri cum damno non potesse essere sollevata per la prima volta in sede esecutiva.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando i principi di vicinanza della prova e di correttezza e buona fede processuale di cui all’art. 2 Cost., all’art. 1175 c.c. e all’art. 88 c.p.c. La percezione dell’indennizzo assicurativo costituiva un fatto storico preesistente al giudizio di cognizione, pienamente noto alla ricorrente, che avrebbe dovuto rappresentarlo nella sede di merito per consentire la corretta quantificazione del credito, in ossequio al divieto di cumulo previsto dalla legge n. 302/1990.
Il Collegio ha escluso che possa invocarsi la preclusione del giudicato sul quantum in relazione a fatti modificativi o estintivi anteriori alla sentenza, ma rimasti nella sfera conoscitiva esclusiva del creditore. Il silenzio serbato nel giudizio di merito ha impedito al debitore di sollevare eccezioni in senso stretto nelle forme e nei termini del codice di procedura civile: non può quindi trovare accoglimento la tesi della ricorrente, secondo cui l’eccezione sarebbe tardiva perché proposta per la prima volta in fase esecutiva.
L’Amministrazione, una volta acquisita in istruttoria procedimentale la notizia dell’avvenuto risarcimento, ha correttamente operato lo scomputo: si tratta di un’operazione vincolata di adeguamento della somma dovuta al principio indennitario, che impedisce che dal medesimo evento luttuoso derivi un arricchimento ingiustificato tramite il cumulo di provvidenze con funzione risarcitoria.
Operata la compensazione tra la speciale elargizione astrattamente spettante (euro 200.000,00) e le somme già percepite a titolo di risarcimento assicurativo e sussidi militari (complessivi euro 295.770,00), nessun ulteriore importo residua in favore della ricorrente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda processuale e della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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