Revoca porto d’armi guardia giurata con motivazione rafforzata (TAR Emilia-Romagna n. 35 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca della licenza di porto d’armi e del titolo di guardia particolare giurata, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, ma il giudizio di non affidabilità deve fondarsi su un’istruttoria rigorosa e su una motivazione aggravata. Non è sufficiente un unico episodio, pur significativo, se non è valutata la personalità complessiva dell’interessato, la sua storia di vita pregressa e attuale, l’incensuratezza e il comportamento tenuto. Poiché la revoca incide sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di produrre reddito, l’onere motivazionale è rafforzato rispetto ai titoli richiesti per fini ludici o di difesa personale. È irrilevante il consenso prestato all’accertamento ematico quando lo stato di alterazione psico-fisica sia constatato autonomamente de visu dagli agenti di polizia.

Il Fatto

Il ricorrente, guardia particolare giurata in servizio presso una struttura ospedaliera, impugnava davanti al TAR Emilia-Romagna il ritiro cautelativo di armi e munizioni disposto dalla Questura, la comunicazione di avvio del procedimento e la successiva revoca della licenza di porto d’armi per difesa personale e del titolo di guardia giurata, adottata dalla Prefettura.

L’Amministrazione fondava la determinazione su un unico episodio: lo stato di ebbrezza alcolica in servizio, accertato il 16 gennaio 2025 tramite prelievo ematico presso il nosocomio. Il ricorrente deduceva la nullità dell’accertamento presupposto per l’assenza di un valido consenso informato e, di riflesso, l’illegittimità del ritiro e della revoca. Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, la causa giungeva in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura sulla validità dell’accertamento ematico. Rileva che la constatazione dello stato di alterazione è stata operata de visu dagli agenti di polizia, intervenuti su chiamata dell’istituto di vigilanza, attesa l’evidenza delle sintomatologie riscontrate. La questione del consenso al prelievo è pertanto inconferente, poiché sussiste un autonomo accertamento di fatto.

I risultati del prelievo non preordinato a fini di prova penale sono sempre utilizzabili, non esistendo in materia amministrativa alcuna previsione di inutilizzabilità. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il consenso non è necessario quando il soggetto versi in stato di incoscienza, perché altrimenti non sarebbe possibile procedere ad alcun accertamento. Il primo motivo è quindi respinto.

I motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono invece accolti. Il provvedimento è carente di motivazione: l’Amministrazione ha fondato la determinazione su un fatto isolato senza considerare le osservazioni endoprocedimentali, l’incensuratezza dell’interessato e il suo comportamento complessivo.

Il Collegio sottolinea che, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità, l’Autorità deve valutare che la revoca incide sulla capacità lavorativa del richiedente e sulla possibilità di produrre reddito per sé e per la famiglia. Ne deriva un onere istruttorio rafforzato e l’esigenza di una motivazione più rigorosa rispetto a quella sufficiente per analoghi provvedimenti verso chi chiede l’abilitazione per fini ludici o di difesa personale. Il provvedimento è annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *