Proroga di concessione sportiva e onere di completezza del piano economico finanziario (Cons. Stato n. 2244 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga della concessione di impianto sportivo comunale, l’amministrazione conclude legittimamente il procedimento con il diniego quando il piano economico finanziario trasmesso dal concessionario ometta il prospetto dei flussi di cassa analitici e i bilanci richiesti, e lo stesso documento dichiari la non sostenibilità dell’operazione senza contributo pubblico. La carenza documentale non è vizio meramente formale, perché preclude la stima del prolungamento rapportato all’impegno economico sostenuto e da sostenere. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non deve presentare un rapporto di identità puntuale con il provvedimento conclusivo: è sufficiente che il contenuto sostanziale di questo si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione. Sul richiedente grava un onere di autoresponsabilità, che impone di corredare l’istanza di tutte le allegazioni necessarie e di riscontrare puntualmente le richieste integrative.
Il Fatto
Una società ha gestito per anni un ippodromo di proprietà comunale in forza di una concessione rilasciata all’esito di evidenza pubblica. Alla scadenza del rapporto ha chiesto la proroga ai sensi del regolamento comunale sugli impianti sportivi. L’amministrazione ha respinto l’istanza con determinazione del 2017, annullata dal TAR Lazio per difetto di istruttoria e di motivazione con sentenza passata in giudicato. Riavviato il procedimento, il Comune ha chiesto la trasmissione del piano economico finanziario e dei bilanci, ha inviato il preavviso di rigetto e, ricevuta la documentazione in ritardo e incompleta, ha confermato il diniego con provvedimento del 10 agosto 2023.
La società ha impugnato il nuovo diniego. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento plurimotivato e legittimo tanto per la tardività quanto per la carenza strutturale del piano. La società ha proposto appello, lamentando la difformità tra preavviso e diniego, la mancata valutazione del progetto alternativo di efficientamento energetico e il contrasto con il novellato art. 33 della Costituzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e ritiene superfluo l’esame delle eccezioni in rito. Sul primo motivo osserva che il diniego riproduce le medesime ragioni già anticipate nel preavviso: impossibilità di stimare il canone in assenza di bilanci e flussi di cassa, e non sostenibilità del progetto desunta dallo stesso piano. La carenza documentale non è formale, ma sostanzialmente preclusiva di ogni analisi sull’eventuale prolungamento del rapporto.
Richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 7247 del 2025 e sez. IV, n. 6374 del 2025, la sentenza esclude la necessità di una corrispondenza puntuale tra preavviso di rigetto e determinazione conclusiva. L’amministrazione può precisare nel provvedimento finale le proprie posizioni, purché il contenuto sostanziale resti nello schema della comunicazione partecipativa.
Quanto alla pretesa inutilità delle torri faro, il Consiglio di Stato rileva che l’investimento aggiuntivo oggetto dell’impegno riguardava proprio il completamento della pista del trotto con l’impianto di illuminazione. Nessun progetto alternativo di efficientamento energetico risulta menzionato nelle richieste anteriori alla sentenza del 2021. Il progetto di riqualificazione presentato nel 2022 prevedeva comunque le torri faro, e l’amministrazione lo ha esaminato con rilievi tecnici puntuali.
Il piano trasmesso il 21 aprile 2023 è arrivato oltre due mesi dopo il termine assegnato, riferito al progetto precedente e incompleto. Il piano c.d. evoluto è stato depositato solo il 5 ottobre 2023, dopo la conclusione del procedimento, con oltre sette mesi di ritardo: da ciò l’ultroneità di ogni valutazione sul punto. Il Collegio richiama il principio di autoresponsabilità del richiedente, già affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 5030 del 2025 e sez. V, n. 3753 del 2025.
Il richiamo all’art. 177 del d.lgs. n. 36 del 2023 è irrilevante, perché la norma presuppone una parte diligente nella produzione documentale. La doglianza sull’art. 33 della Costituzione è smentita dal fatto che l’impianto è stato affidato in gestione a un’altra società dal gennaio 2026, il che dimostra l’attenzione dell’amministrazione alla continuità del servizio sportivo. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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