Giudizio di ottemperanza inapplicabile alle misure cautelari (TAR Emilia-Romagna n. 1472 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non è esperibile per assicurare l’esecuzione di un provvedimento cautelare, poiché a tal fine l’ordinamento appresta il rimedio speciale dell’istanza ex art. 59 c.p.a. L’ordinanza cautelare che si limiti a preservare l’effetto di prenotazione del collegamento alla rete, sospendendo l’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more del giudizio di merito, è autoesecutiva e non impone all’Amministrazione alcun provvedimento di esecuzione né la riapertura del procedimento amministrativo. La sua funzione è mantenere la res adhuc integra fino alla decisione di merito. Il nota con cui l’Amministrazione nega la riattivazione del procedimento non è pertanto elusivo, se non risulta disposta alcuna decadenza.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza per la realizzazione di un impianto agrivoltaico in area ricadente nelle zone di protezione di siti UNESCO. L’ARPAE, con provvedimento del 2 aprile 2026, aveva dichiarato l’improcedibilità dell’istanza per contrasto con l’art. 11-quinquies del d.lgs. n. 190/2024, come modificato dal d.l. n. 175/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 4/2026.
Nel giudizio instaurato avverso tale provvedimento, il TAR accoglieva in parte l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 83/2026, limitando la tutela alla salvaguardia dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete. La società chiedeva poi all’Agenzia di riattivare il procedimento; ottenuto un diniego con nota dell’11 giugno 2026, proponeva giudizio di ottemperanza per elusione dell’ordinanza, chiedendo in subordine l’annullamento della nota.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di rito sollevata dalla Regione e dall’ARPAE. Il giudizio di ottemperanza, osserva il TAR, non è applicabile ai provvedimenti cautelari, perché per la loro esecuzione è previsto il diverso rimedio processuale dell’art. 59 c.p.a. Il ricorso è pertanto inammissibile.
La pretesa è comunque infondata nel merito. L’ordinanza cautelare, conformemente all’orientamento del Consiglio di Stato in materia, assicura la tutela limitatamente alla necessità di preservare l’effetto di prenotazione del collegamento alla rete, mediante la sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito.
Si tratta, precisa il Collegio, di un’ordinanza autoesecutiva, che non richiede alcun provvedimento di esecuzione o di ottemperanza, né tantomeno la riattivazione del procedimento da parte dell’Amministrazione. La funzione del provvedimento cautelare è quella di lasciare la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio.
Nel caso concreto non risulta che l’Agenzia abbia disposto alcuna decadenza del preventivo di connessione in violazione dell’ordinanza. La nota impugnata si limita a negare la riapertura del procedimento, senza incidere sulla posizione cautelativamente tutelata: essa non è dunque elusiva.
Il TAR dichiara quindi inammissibile il giudizio di ottemperanza e dispone la conversione del rito per la trattazione dell’azione subordinata di annullamento, fissando l’udienza pubblica del 5 novembre 2026. Le spese della fase seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000 oltre oneri accessori in favore di ciascuna delle due amministrazioni resistenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.