Giudizio di ottemperanza per spese liquidate al difensore antistatario (TAR Emilia-Romagna n. 13 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 e segg. cod. proc. amm., è esperibile anche per la sola parte della pronuncia che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa. Per effetto di tale statuizione si instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (conv. in legge n. 30/1997), l’inerzia dell’Amministrazione integra inottemperanza e giustifica la nomina del commissario ad acta e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, agendo in proprio quale procuratore antistatario, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di due sentenze del giudice ordinario — la sentenza n. 162/2024 del 21 febbraio 2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, e la sentenza n. 268/2024 del 28 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro — limitatamente alla parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio in suo favore.

Il ricorrente ha dedotto che le pronunce, regolarmente notificate all’Amministrazione e passate in giudicato, erano rimaste ineseguite per la parte di interesse. A comprova del passaggio in giudicato ha prodotto le certificazioni delle rispettive Cancellerie. Ha quindi chiesto la condanna al pagamento delle somme riconosciute, oltre interessi, spese generali e rimborso del contributo unificato, nonché la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio ex artt. 112 e segg. cod. proc. amm., rilevando che l’Amministrazione non si è costituita e non ha contestato l’omesso adempimento. Tale inerzia processuale ha confermato, sul piano probatorio, la fondatezza della prospettazione del ricorrente.

Il Collegio ha poi accertato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Le sentenze erano state ritualmente notificate all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. La giurisprudenza amministrativa citata — tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025 e TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025 — conforta tale conclusione.

Nel merito, il Tribunale ha ribadito che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la sola parte della pronuncia relativa alle spese liquidate al difensore distrattario. La statuizione instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un giudizio di esecuzione per conseguire l’utilità negata dall’omissione dell’Amministrazione, come riconosciuto da TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2854 del 2024.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, senza riconoscimento di alcun compenso. Ha inoltre accolto la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinando la somma negli interessi legali maturati dal giorno della notificazione fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva, con spese di giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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