Accettazione tacita dell’opera e inapplicabilità del Codice dei contratti per il bando anteriore all’entrata in vigore (Cass. civ. Sez. 1 n. 7849 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, l’accettazione tacita dell’opera di cui all’art. 1665 cod. civ. può essere desunta da comportamenti concludenti del committente, quali l’immissione nel possesso e la ricezione senza riserve delle opere, anche in assenza di una formale verifica. La concreta ricorrenza di tali circostanze costituisce una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità. Le disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 si applicano, ai sensi dell’art. 253 del medesimo decreto, ai contratti i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, per i bandi anteriori, trova applicazione la disciplina codicistica dell’appalto.

Il Fatto

Con contratto di appalto stipulato nel 2007, un raggruppamento temporaneo di imprese si era impegnato a realizzare un sistema informativo stradale per conto di una Provincia, committente del servizio. Al termine dei lavori, il collaudatore in corso d’opera aveva attestato la positiva esecuzione delle prestazioni, ma l’Amministrazione, non ritenendo conclusa la verifica a causa di segnalazioni di irregolarità e disservizi, aveva incaricato un collaudatore finale che, nel suo rapporto, aveva invece accertato profili di grave inadempimento.

La committente, alla quale era poi subentrata la Regione, aveva quindi convenuto in giudizio le imprese per ottenere la riduzione del prezzo e la restituzione delle somme pagate per prestazioni ineseguite. Il Tribunale aveva rigettato le domande attoree e accolto parzialmente la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, dichiarando inammissibile il motivo sulla qualificazione del contratto, escludendo l’applicabilità della normativa sui contratti pubblici e ritenendo intervenuta un’accettazione tacita dell’opera. La Regione aveva quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, concernente la violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza, procedendo però alla correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ.. La Corte territoriale aveva, infatti, erroneamente desunto dall’art. 257 del d.lgs. n. 163/2006 una limitazione dell’ambito applicativo del codice ai soli appalti banditi sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.

La Cassazione ha chiarito che tale disposizione si limita a fissare l’entrata in vigore del codice e che la norma correttamente applicabile è l’art. 253 del d.lgs. n. 163/2006, il quale detta la disciplina transitoria, stabilendo che le disposizioni del codice si applicano ai contratti i cui bandi siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore. Poiché, nel caso di specie, il bando era stato pubblicato in data anteriore a tale entrata in vigore, la Corte ha confermato l’inapplicabilità del Codice dei contratti pubblici, con conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di appalto.

Con riferimento al secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 1665 e 1668 cod. civ. in relazione all’accettazione tacita dell’opera, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.

La Suprema Corte ha ricordato che l’art. 1665, comma 4, cod. civ., pur non enunciando la nozione, indica i presupposti da cui presumere l’accettazione, quali la consegna dell’opera, alla quale è parificabile l’immissione nel possesso, e la ricezione senza riserve da parte del committente. Tuttavia, la concreta sussistenza di tali circostanze integra un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. I giudici di merito avevano accertato che la committente aveva preso in consegna le forniture, le aveva verificate senza formulare riserve e aveva provveduto al pagamento del corrispettivo, elementi tutti posti a fondamento dell’accertata accettazione tacita.

Sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, la ricorrente mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, in relazione a circostanze di fatto già concordemente accertate nei precedenti gradi del giudizio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla corresponsione di un ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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