Contribuzione figurativa per invalidità superiore al 74%: diritto autonomo e accertamento medico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 86 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’accredito contributivo di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 costituisce diritto autonomo e distinto rispetto al diritto all’erogazione del trattamento pensionistico, con la conseguenza che il lavoratore è legittimato ad agire per il suo riconoscimento prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto a pensione. La relativa domanda presuppone esclusivamente l’accertamento del requisito sanitario che la legittima, ossia la sussistenza di una invalidità superiore al 74%. L’accertamento tecnico disposto d’ufficio dal giudice, se sorretto da analitica disamina delle vicende sanitarie e da razionale applicazione dei criteri medico-legali, è idoneo a fondare il riconoscimento del beneficio, anche in difformità della valutazione espressa dall’organismo sanitario dell’ente previdenziale in sede di revisione.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente pubblica con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, aveva ottenuto il riconoscimento di una invalidità civile nella misura del 75% con verbale del 2016. In sede di revisione, l’organismo medico dell’INPS rideterminava la percentuale al 70%. La lavoratrice, lamentando la persistenza di una condizione invalidante superiore al 74% per plurime patologie oncologiche ed endocrine, chiedeva all’ente previdenziale di fruire della contribuzione figurativa prevista dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, senza ottenere riscontro.

Instaurato il giudizio, l’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale, sostenendo che la maggiorazione contributiva sarebbe stata concedibile solo al momento della liquidazione della pensione o del supplemento, e nel merito contestava la sussistenza dei requisiti sanitari.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità. L’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 attribuisce al lavoratore il beneficio dell’accredito ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico. Ne deriva, quale logico corollario, la sussistenza di un interesse ad agire per il riconoscimento della maggiorazione, configurata come diritto distinto e autonomo rispetto al diritto a pensione, previo accertamento del solo requisito sanitario che lo legittima, secondo il riferimento alla Corte dei conti, Sez. I App., n. 253/2023.

Nel merito, il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto esaustivo il parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell’interessata con attenta disamina del corteggio. Il consulente ha inquadrato le patologie oncologiche con l’attribuzione delle relative percentuali e ha applicato la formula di Balthazard per le infermità coesistenti, giungendo a una invalidità complessiva dell’82%.

Il giudizio tecnico ha precisato che tale complesso menomativo era presente dal gennaio 2023, epoca del secondo intervento, mentre la percentuale del 70% rilevata in sede di revisione nel 2020 era correttamente riferibile a quella data. L’organo consulenziale ha quindi concluso che le infermità integrano un’invalidità superiore al 74%, ossia 82%, con decorrenza dal gennaio 2023.

La Corte ha giudicato il parere razionale e plausibile, riconoscendo il beneficio richiesto con decorrenza dal gennaio 2023. Le spese legali, liquidate in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza, mentre nulla è disposto per le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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