Esecuzione del giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 504 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente alla carta docente va tutelato con il rimedio dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. L’Amministrazione soccombente deve provvedere agli adempimenti imposti entro il termine fissato dal giudice, decorrente dalla notificazione della pronuncia. L’inerzia protratta oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, integra l’inottemperanza e giustifica la nomina del commissario ad acta. Questi, se dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
La ricorrente ha dedotto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur avendo ricevuto regolare notificazione della sentenza e nonostante il suo passaggio in giudicato, certificato dalla Cancelleria del Tribunale, non ha fornito quanto dovuto. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex artt. 112 e segg. cod. proc. amm., valorizzando l’omesso adempimento non contestato dall’Amministrazione, neppure costituitasi.
È stata accertata la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Il Tribunale ha richiamato sul punto una serie di precedenti conformi, che confermano l’idoneità della notificazione al domicilio digitale del Ministero. Su questa base ha ritenuto configurabile l’inottemperanza.
In accoglimento della domanda, è stato ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Direzione generale competente o in dirigente o funzionario delegato, su richiesta della ricorrente e nei termini fissati.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, seguono la soccombenza del Ministero e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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