Transito nei ruoli civili militare beneficio stipendiale senza sei scatti (Corte dei Conti Sez. I App. n. 33 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dei sei aumenti periodici di stipendio di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 presuppone la cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con la sola esclusione del collocamento in congedo a domanda. Il militare che, per inidoneità al servizio militare incondizionato, transiti a domanda nei ruoli civili della stessa amministrazione non cessa dal servizio e non può conseguire il beneficio. Spetta invece il beneficio stipendiale dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, poiché l’illegittimità costituzionale del requisito della costanza del rapporto di impiego, dichiarata dalla Corte costituzionale n. 13 del 2024, lascia come elementi costitutivi del diritto solo l’infermità tabellarmente ascritta e la sua derivazione da causa di servizio, restando sufficiente che l’infermità sia insorta in attività di servizio.
Il Fatto
Un militare della Marina, in seguito a dichiarazione di dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, chiedeva di transitare ad altro impiego civile presso il medesimo Ministero, risultando inquadrato nei ruoli civili a decorrere dal novembre 2009. La C.M.O. aveva riscontrato l’inidoneità al solo servizio militare, giudicandolo idoneo al transito, con infermità ascritta alla categoria VIII della Tabella A.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di rideterminazione del trattamento di privilegio, riconoscendo i sei scatti e i benefici dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, ma respingendo la richiesta di decorrenza retroattiva. Avverso tale decisione proponevano appello il Ministero della Difesa, in via principale, e l’INPS, in via incidentale.
La Motivazione della Corte
Riuniti i giudizi ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c., il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per genericità dei motivi. L’art. 190, comma 2, c.g.c. impone la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto, ma la specificità dei motivi non va intesa formalisticamente: il Dicastero ha censurato puntualmente l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, la disciplina dei sei scatti e l’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010. L’appello è ammissibile anche sotto l’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici lo consente per soli motivi di diritto.
Nel merito, il Collegio richiama il tenore dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997: i sei aumenti periodici sono attribuiti all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda. La giurisprudenza contabile di appello ha chiarito che il riconoscimento di un trattamento di pensione a domanda impedisce di riconoscere i sei scatti contributivi, attribuiti d’ufficio.
Poiché l’appellato è transitato a domanda nei ruoli civili, non si è verificata alcuna cessazione dal servizio: il beneficio dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non può essergli riconosciuto. L’assunto del Ministero secondo cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sarebbe avvenuto quando l’interessato era già cessato dal servizio militare non è decisivo rispetto al diverso e autonomo titolo costituito dal beneficio stipendiale.
Spettano infatti all’appellato i benefici dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente all’inciso «in costanza di rapporto di impiego»: gli elementi costitutivi del diritto vanno individuati nell’infermità tabellarmente prevista e nella sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici derivano direttamente dalla legge. Il Collegio ravvisa entrambi gli elementi, essendo l’infermità accertata e ascritta alla categoria VIII. Resta coperta da giudicato, per difetto di appello incidentale, la statuizione sulla decorrenza del trattamento pensionistico.
Nota della Redazione
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