Appello pensioni ammesso per omessa motivazione sulla valenza interruttiva del contenzioso (Corte dei Conti Sez. II App. n. 23 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., l’appello è consentito per i soli motivi di diritto. Rientra tra i motivi di diritto il vizio di omessa motivazione su un punto dirimente della controversia. È pertanto ammissibile e fondato l’appello avverso la sentenza che, pur riportando in fatto un precedente contenzioso instaurato dal lavoratore, ometta del tutto di valutarlo sotto il profilo della sua eventuale valenza interruttiva della prescrizione. Tale omissione integra un’omessa valutazione di una prova su una questione di fatto rilevante per il decidere. Il giudice d’appello annulla la sentenza e rimette gli atti al primo Giudice in diversa composizione.

Il Fatto

Alcuni lavoratori chiedevano il beneficio della rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto, previsto dalla legge n. 257/1992 e dal d.l. n. 269/2003. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, con la sentenza impugnata, dichiarava la prescrizione del diritto, su eccezione dell’I.N.P.S.

Secondo il primo Giudice il termine decennale decorreva dalla consapevolezza del rischio di esposizione, da collocarsi al più tardi alla data di inoltro all’INAIL delle domande di riconoscimento, avvenuto entro il 30 giugno 2005. Tale domanda non aveva valenza interruttiva, poiché l’INAIL non è l’ente erogatore della prestazione. L’istanza all’I.N.P.S. risaliva invece al 15 settembre 2017, oltre dieci anni dopo. Gli appellanti censuravano la sentenza per non avere considerato la valenza interruttiva di un precedente ricorso proposto contro l’I.N.P.S. nel 2013.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 170 c.g.c., che nei giudizi in materia di pensioni ammette l’appello per i soli motivi di diritto. Secondo la giurisprudenza contabile richiamata, l’appello è ammissibile quando sia dedotto un vizio di motivazione apparente o omessa e rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo.

Nel caso esaminato il giudice di primo grado, dichiarando la prescrizione, aveva rigettato la domanda non per ragioni di merito. Dalla motivazione della sentenza appellata non emergeva, neppure implicitamente, se fosse stato preso in considerazione, sotto il profilo della eventuale valenza interruttiva, il precedente contenzioso dei lavoratori, né le ragioni della sua irrilevanza.

Tale omissione assume rilievo decisivo. Il primo Giudice, pur riportando in fatto quel contenzioso, non lo aveva valutato rispetto al termine decennale per far valere il diritto alla rivalutazione. La Corte qualifica il difetto come omessa valutazione di una prova in ordine a un punto dirimente, costituente questione di fatto ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.

L’appello è dunque accolto e la sentenza impugnata è annullata, con rimessione degli atti al primo Giudice in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà sulla pronuncia di merito e sulle spese, anche del grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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