Superinvalidità e indennità di accompagnamento: prescrizione e decorrenza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 27 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale interrompe la prescrizione del diritto agli assegni accessori alla pensione privilegiata. Ove però il processo si estingua, l’effetto interruttivo non si perpetua per tutta la durata del giudizio, ma ha efficacia solo istantanea. La prescrizione ricomincia quindi a decorrere dalla data della domanda giudiziale, sicché il termine quinquennale va calcolato a ritroso dalla pronuncia di estinzione. Ne consegue che gli assegni vanno riconosciuti per il periodo non ancora prescritto alla data della nuova domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di pensione privilegiata di prima categoria, Tab. A, per una cardiopatia dilatativa post-ischemica con esiti di by-pass aorto-coronarici, ha chiesto alla Corte dei conti il riconoscimento dell’indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all’art. 3 della legge 111/1984, nonché dell’assegno di superinvalidità di cui all’art. 100 del d.P.R. 1092/1973, come modificato dall’art. 2 della legge 9/1980, con decorrenza dalla data di godimento della pensione, oltre rivalutazione e interessi.
Instauratosi il contraddittorio con il solo INPS, l’Istituto ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha eccepito in subordine la prescrizione quinquennale. Espletata la CTU, il giudizio è passato in decisione.
La Motivazione della Corte
La controversia ha ad oggetto il diritto agli assegni accessori alla pensione privilegiata. Il giudice ha anzitutto verificato il presupposto sanitario. Il CML presso il Ministero della Difesa ha accertato la patologia del ricorrente e la sua riconducibilità alla lettera H, punto 4, della tabella E annessa al d.P.R. 834/1981, estesa agli invalidi per servizio dalla legge 111/1984, che contempla la cardiopatia organica in stato di permanente scompenso con grave insufficienza coronarica.
L’Organo tecnico ha evidenziato una condizione di grave scompenso emodinamico, nonostante la già avvenuta rivascolarizzazione con by-pass, confermata dalla documentazione successiva. Su questa base il giudice ha ritenuto sussistenti i requisiti per l’indennità di assistenza e di accompagnamento e per l’assegno di superinvalidità, accogliendo la domanda.
Quanto all’eccezione di prescrizione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’effetto interruttivo proprio della domanda giudiziale si perpetua per tutta la durata del processo, ma non opera la regola della perpetuazione dell’effetto interruttivo quando il processo si estingua: in tal caso l’interruzione ha efficacia solo istantanea e la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data della domanda giudiziale (Cass. n. 1051/75 e n. 11318/96).
Poiché il precedente giudizio, avente lo stesso oggetto, si è estinto con sentenza del 2022, il termine quinquennale è stato calcolato a ritroso da quella pronuncia, con riconoscimento degli assegni per il periodo non prescritto. Sulle differenze di ratei competono rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, con possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione ecceda la loro misura (SS.RR. n. 10/2002 e successive conferme). Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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