Obbligo di resa del conto del consegnatario di beni mobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 81 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ente locale può legittimamente nominare agenti contabili con debito di custodia i responsabili dei settori cui sono assegnati i beni mobili ad uso di ufficio, esercitando l’autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 152 d.lgs. n. 267/2000 e derogando ai principi generali desumibili dall’art. 32 r.d. n. 827/1924 e dagli artt. 6 e 10 d.P.R. n. 254/2002, che limiterebbero l’obbligo di conto ai soli beni custoditi in magazzino. La nozione di agente contabile dell’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 — chiunque sia incaricato della gestione dei beni dell’ente — è più ampia di quella ricavabile dalla normativa statale e impone la resa del conto. La pubblicazione all’albo pretorio del decreto sindacale di nomina non è requisito di efficacia, trattandosi di provvedimento a rilevanza individuale soggetto a notificazione. È comunque tenuto alla resa del conto giudiziale l’agente contabile di fatto che, anche senza formale investitura, si ingerisca nella gestione dei beni pubblici.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero contabile ha chiesto alla Sezione giurisdizionale di assegnare a un’agente contabile, nella qualità di consegnatario dei beni mobili di un settore comunale, un termine per presentare i conti giudiziali relativi agli esercizi 2019-2023, nonché di assegnare un ulteriore termine al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Il giudice designato ha accolto la richiesta con decreto, ordinando la presentazione dei conti. La ricorrente ha proposto opposizione ex art. 142 c.g.c., eccependo l’insussistenza dell’obbligo sotto il profilo oggettivo e soggettivo e contestando l’efficacia del decreto sindacale di nomina per omessa pubblicazione e notificazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto ammissibile l’opposizione, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Nel merito, il ricorso è infondato. Sul piano oggettivo, la tesi secondo cui il debito di custodia sorgerebbe solo in presenza di movimenti di magazzino non regge: il regolamento di contabilità dell’ente prevede espressamente che ai consegnatari possano essere affidati la custodia, la conservazione e la gestione dei beni, nonché la cura delle scorte operative e delle apparecchiature in dotazione agli uffici.

Il Collegio esclude che si possa procedere a un’interpretazione restrittiva del regolamento, perché l’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 individua come agente contabile chiunque sia incaricato della gestione dei beni dell’ente e tale nozione è più ampia di quella desumibile dalla normativa statale. L’autonomia regolamentare degli enti locali consente di rafforzare la tutela del patrimonio, assoggettando a un più incisivo obbligo di rendicontazione anche chi riceve beni ad uso d’ufficio.

Quanto al profilo concreto, la mancata pubblicazione all’albo pretorio è irrilevante: il decreto sindacale, per la sua rilevanza individuale e l’espressa previsione di notificazione, non è una deliberazione soggetta a pubblicazione a pena di inefficacia ex art. 124 d.lgs. n. 267/2000. La Corte rileva inoltre che la pubblicazione risulta presuntivamente avvenuta e poi rimossa, come attestano il timbro sul decreto e le dichiarazioni rese in atti.

Il passaggio dirimente riguarda la qualificazione soggettiva: anche a prescindere da una formale nomina e dal passaggio di consegne, i beni elencati erano già di fatto in uso negli uffici del settore diretto dalla ricorrente, che ne aveva la gestione potendo distribuirne l’uso tra i dipendenti. La ricorrente è pertanto qualificabile come agente contabile di fatto ai sensi dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923, dell’art. 178 r.d. n. 827/1924 e dell’art. 93 d.lgs. n. 267/2000, come da giurisprudenza di legittimità richiamata, e come tale tenuta alla resa del conto.

Il ricorso è dunque respinto e il decreto monocratico opposto è esecutivo nei sensi di motivazione, con decorrenza dei termini dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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