Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 675 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto al docente il beneficio della Carta elettronica del docente è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza in copia conforme. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al giudicato entro il termine di 60 giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine. La nomina del commissario, il cui incarico rientra nei compiti istituzionali, esclude la condanna a somme ulteriori a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 368 del 2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, tramite la Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all’accredito dell’importo e al rimborso delle spese.

Formatosi il giudicato, attestato in atti, e decorso il termine senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza, la condanna alle spese e, in caso di ulteriore inadempimento, ogni ulteriore provvedimento. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 tra la notifica della sentenza in copia conforme all’originale e la proposizione del ricorso.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato e la decisione richiama, per identità di questione, il precedente di questo T.A.R. (sentenza n. 117 del 2024) e i numerosi conformi ulteriori (le decisioni nn. da 421 a 427 del 2024, da 6 a 7, da 352 a 354, da 356 a 357 e da 359 a 361 del 2025).

Il ricorso è stato pertanto accolto con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. È stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente ministeriale preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, il quale assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi 60 giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso (T.A.R. Lombardia, n. 211/2024).

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio non ha ritenuto di condannare l’Amministrazione a ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della disposta procedura di ottemperanza, stringente e celere (T.A.R. F.V.G., nn. 349/2025, 348/2025, 347/2025, 45/2024 e 440/2019).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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