Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1410 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il carattere esecutivo del giudicato formatosi sulla sentenza che ha condannato l’amministrazione a riconoscere il controvalore della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ne ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. L’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, integra il presupposto dell’ottemperanza. Sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta e per la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, 15.12.2023, n. 385, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico di riferimento.

L’amministrazione, pur costituendosi, non ha contestato nel merito la pretesa esecutiva. I ricorsi, proposti dinanzi al TAR Liguria, sono stati riuniti per connessione oggettiva, attenendo all’esecuzione del medesimo giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei tre ricorsi, in quanto connessi e decisi con un’unica sentenza. Nel merito ha rilevato l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Su tali presupposti ha ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.

Il Tribunale ha altresì ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.

Infine, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il Collegio ha fissato la penalità di mora nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione o, in difetto, quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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