Carta docente: ottemperanza al giudicato e Commissario ad Acta (TAR Lombardia n. 2192 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che ha riconosciuto il diritto alla carta docente, accerta l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il ricorso è fondato quando la pretesa è documentata e l’inadempimento non è contestato. Il termine per l’esecuzione è fissato in novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, con nomina sin d’ora del Commissario ad Acta per il caso di perdurante inerzia. Non è dovuto alcun compenso al commissario quando questi è dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiara il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un importo di euro 500,00 per ciascun anno, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta e ad accreditare la somma complessiva di euro 2.000,00 quale contributo alla formazione.

Notificato il titolo in data 06.03.2025, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 27.11.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR di condannare l’Amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, di nominare un Commissario ad Acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato un obbligo di fare a carico dell’Amministrazione: la messa a disposizione della carta docente con accredito del contributo alla formazione.

Il percorso argomentativo muove dal dato normativo dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che subordina l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Tale termine risulta spirato senza esito.

Il Tribunale rileva che la pretesa fatta valere è adeguatamente documentata e che l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. L’inottemperanza è dunque accertata.

Ne deriva la condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza stessa.

Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad Acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, o di un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente. Il commissario potrà avvalersi della struttura organizzativa regionale e coordinarsi con le strutture straordinarie. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *