Terzo condono in Sicilia non sanabile per vincoli relativi e opere maggiori (TAR Sicilia n. 2568 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 24 l.r. sic. n. 15/2004 in richiamo dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico anche relativo. Il rinvio regionale investe l’intera disciplina statale, compreso il limite ostativo del comma 27, lett. d). Sono perciò sanabili, in ambito regionale, i soli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria — sempre che ricorrano congiuntamente tutte le condizioni di legge: esecuzione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, tipologia minore e parere favorevole dell’autorità preposta. Le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato nel 2004 al Comune istanza di sanatoria ex art. 32 l. n. 326/2003 per opere consistenti in un w.c. in ampliamento dell’abitazione, un piccolo portico, un terrazzo loggiato e un locale accessorio con ripostiglio, dichiarate eseguite entro il 31.12.2002. La Soprintendenza ha rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria con nota del 9 marzo 2023, emessa in applicazione della circolare dipartimentale n. 2/2022, ordinando contestualmente la rimessione in pristino.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, rimasto senza esito, e ha quindi impugnato dinanzi al TAR il parere negativo e il silenzio diniego, deducendo l’insussistenza del grave danno paesaggistico e il difetto di istruttoria e motivazione. L’amministrazione regionale si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione in tema di sanabilità delle opere eseguite senza titolo in ambiti vincolati, richiamando la sentenza n. 2040 del 27 giugno 2025. Osserva che l’art. 24 l.r. sic. n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 d.l. n. 269/2003 nella sua integralità: il rinvio concerne non solo termini e forme della domanda, ma anche i limiti entro cui la concessione può essere rilasciata, tra cui la lett. d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta.
Richiama quindi la Corte costituzionale n. 252 del 19 dicembre 2022, che ha dichiarato illegittima la norma interpretativa regionale del 2021 e ha qualificato le previsioni statali sui limiti massimi del condono come norme di grande riforma economico-sociale. Su questa linea si è allineato il C.G.A.R.S. n. 836 del 27 novembre 2023, che ha superato il precedente parere n. 291/2010. Ne deriva che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile in presenza di vincoli relativi.
Il Tribunale enuncia le quattro condizioni che devono ricorrere congiuntamente: esecuzione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di illecito minore di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Richiama sul punto Cons. Stato n. 90/2023, n. 8781/2022 e n. 5663/2023.
Nel caso concreto le opere non appartengono alla categoria degli abusi minori, risultando riconducibili alla tipologia n. 1 della domanda di definizione degli illeciti edilizi, e sono state realizzate in epoca successiva alla decorrenza del vincolo, imposto con d.P.R.S. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966 e con il successivo piano territoriale paesistico delle Isole Eolie. L’atto impugnato resiste dunque ai vizi dedotti e il ricorso è infondato.
Il Collegio esclude inoltre di poter valutare la legittimità dell’ordine di rimessione in pristino, non essendo stata proposta alcuna censura sul punto nel ricorso introduttivo. Le spese sono compensate in ragione della complessità del quadro normativo e dell’oscillazione interpretativa nel tempo, restando a carico del ricorrente il contributo unificato.
Nota della Redazione
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