Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2106 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito della domanda di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro, ne accerta l’esecutività e l’avvenuto decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. Nel caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione, il giudice nomina commissario ad acta un organo già preposto alla gestione della spesa pubblica, assegnando allo stesso un autonomo termine per l’esecuzione. La nomina non dà luogo a compenso quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto incaricato. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario del lavoro, in funzione di giudice del lavoro, aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, con condanna dell’amministrazione al relativo accredito e alle spese di lite.
La decisione, passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria, è stata notificata all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni senza alcun adempimento, il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’accertamento dei presupposti processuali dell’ottemperanza, disciplinata dagli artt. 112 e seguenti c.p.a. Dagli atti di causa emerge che la sentenza notificata è divenuta definitiva e che la relativa attestazione di cancelleria ne comprova il passaggio in giudicato.
Il collegio verifica poi il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. Tale termine è funzionale a consentire all’amministrazione di completare le procedure di esecuzione prima che il creditore possa procedere a esecuzione forzata o notificare precetto.
Accertata l’infruttuosa decorrenza del termine e la ritualità della notifica del ricorso, il Tribunale accoglie la domanda. La norma dell’art. 114 c.p.a. consente al giudice amministrativo di adottare i provvedimenti necessari all’attuazione del giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero viene quindi condannato a dare piena esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inottemperanza, è nominato commissario il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte.
Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del soggetto incaricato, il collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.