Revoca NCC legittima per violazione del vincolo di territorialità comunale (TAR Marche n. 19 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio di noleggio con conducente conserva una dimensione locale e non può prescindere da un vincolo di territorialità con la comunità del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. All’esercente è imposto non solo il rimessaggio del veicolo nel territorio comunale, ma anche lo svolgimento del servizio in favore dell’utenza locale. La soppressione dell’obbligo di rientro in rimessa tra un servizio e l’altro, disposta dalla Corte costituzionale n. 56 del 2020, non elimina il vincolo territoriale, ma consente solo la sosta in rimesse situate nel territorio provinciale. La revoca dell’autorizzazione è legittima quando l’istruttoria dimostri l’assenza del veicolo dal territorio comunale e il mancato svolgimento del servizio a favore della comunità locale.
Il Fatto
Il Comune di Cupramontana, all’esito di accertamenti della Polizia locale svolti tra l’8 giugno e il 9 agosto 2021, ha revocato con provvedimento prot. n. 8225 del 4 ottobre 2021 l’autorizzazione di noleggio con conducente intestata al ricorrente. I controlli, originati da una segnalazione dell’ANAR, avevano rilevato che il veicolo non era mai stato visto circolare nel territorio comunale da almeno due anni né uscire o rientrare in autorimessa. L’Amministrazione ha ravvisato in tali circostanze la violazione del vincolo di territorialità in favore della comunità locale.
Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR Marche, deducendo l’inapplicabilità della normativa per contrasto con il diritto europeo, la violazione del Regolamento comunale NCC e l’eccesso di potere per l’origine anticoncorrenziale della segnalazione. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso richiamando i principi espressi dal Cons. Stato, Sez. V, n. 4795 del 2023, che a sua volta riprende la Corte costituzionale n. 56 del 2020. La Consulta ha riconosciuto che il servizio NCC mantiene una dimensione locale, di livello anche provinciale, con la possibilità di eleggere altre rimesse in ambito provinciale e di non dover rientrare in sede a ogni viaggio. Ciò non elimina però il vincolo territoriale con la comunità di riferimento, né consente di omettere del tutto il rientro in rimessa.
Quanto al preteso contrasto con il TFUE, il TAR ha richiamato il Cons. Stato, Sez. V, n. 5756 del 2022, che ha già escluso l’incompatibilità del principio di operatività territoriale con il diritto dell’Unione. La necessità di una sede o rimessa nel Comune autorizzante risponde all’esigenza di preservare la dimensione locale di un servizio complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea, rivolto principalmente ai cittadini del Comune stesso.
Il Collegio ha inoltre chiarito che l’art. 6 del Regolamento comunale, nel consentire trasporti in tutto il territorio regionale e nazionale, va letto secondo i principi generali della materia: il servizio può svolgersi senza limiti territoriali, purché resti rivolto a soddisfare le esigenze della comunità locale.
Sul piano probatorio, il TAR ha ritenuto che gli esiti dei controlli costituiscano elementi indiziari univoci, non smentiti dal ricorrente, che anzi ha confermato il mancato rientro insistendo sull’insussistenza dell’obbligo. I fogli di servizio depositati non sono stati considerati fidefacenti per difetto di riscontri. La motivazione del provvedimento è stata giudicata adeguata per il rinvio all’istruttoria e alle norme violate. La segnalazione dell’ANAR risponde infine a finalità di tutela dell’interesse pubblico e non integra pratiche escludenti. Il ricorso è stato respinto, senza condanna alle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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