Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 2042 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non deduca di aver adempiuto, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’esecuzione e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. Al commissario scelto tra dipendenti pubblici già preposti alla gestione della spesa non è dovuto alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura contenuta per le cause seriali.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, notificata al Ministero il 6 novembre 2024, l’Amministrazione è stata condannata a riconoscere la carta del docente in favore di due ricorrenti, provvedendo all’accredito sul borsellino elettronico del beneficio di € 500,00 annui per le annualità indicate, per un importo complessivo, rispettivamente, di € 2.500,00 e € 3.000,00. Su quella sentenza si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al giudicato, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre di aver adempiuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, è decorso dopo la notifica della sentenza, sicché la domanda di ottemperanza è ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato. La pretesa relativa alla spettanza degli importi riconosciuti dal titolo esecutivo è sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non ha allegato alcun adempimento. Il giudice amministrativo accerta quindi l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
Per l’effetto, il Tribunale ordina al Ministero di provvedere all’accredito entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, con detrazione degli eventuali pagamenti effettuati nelle more per il medesimo titolo. La fissazione del termine è coerente con la natura esecutiva del giudizio di ottemperanza, che non rinnova il giudizio di cognizione ma assicura la concreta attuazione del comando contenuto nel giudicato.
Per il caso di perdurante inottemperanza, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione. Questi assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi 60 giorni, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto. Il Collegio esclude che al commissario sia dovuto un compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione, tenendo conto del limitato impegno difensivo richiesto da una causa seriale, che non implica l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026. Esse sono liquidate in € 800,00 per compensi e spese, oltre accessori, e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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