Revoca del nulla osta per mancata attestazione ANPAL e modulo inesatto (TAR Puglia n. 1471 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca del nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, quando sia accertata la mancata allegazione all’istanza dell’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente sull’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, documentazione inderogabilmente prescritta dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. L’errore materiale del soggetto incaricato dal datore di lavoro nella scelta del modello di domanda resta imputabile al datore medesimo e non inficia il provvedimento prefettizio, che ha carattere vincolato. Le osservazioni procedimentali ex art. 10 della legge n. 241/1990 non impongono l’analitica confutazione delle argomentazioni degli interessati. È inammissibile, per difetto di posizione di diritto soggettivo, la domanda di accertamento del diritto al rilascio del nulla osta.
Il Fatto
Una società agricola presenta il 27 marzo 2023, tramite un operatore di patronato, domanda di nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato in favore di un lavoratore extracomunitario. Il nulla osta viene rilasciato il 21 ottobre 2023. A seguito di controlli presso il Centro per l’Impiego di Campi Salentina, lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce avvia il procedimento di revoca.
Il 2 maggio 2024 la società trasmette controdeduzioni e chiede il riesame; l’8 maggio 2024 interviene il provvedimento di revoca. La successiva istanza di autotutela resta senza riscontro. I ricorrenti impugnano la revoca e chiedono l’accertamento del diritto al rilascio del nulla osta, deducendo eccesso di potere, violazione dell’art. 97 Cost. e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto la domanda di accertamento e la dichiara inammissibile: in capo ai ricorrenti non è configurabile alcuna posizione di diritto soggettivo al rilascio del titolo, trattandosi di pretesa priva di copertura.
Nel merito, il Collegio rileva che alla domanda non è stata allegata l’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente (A.N.P.A.L.) di Campi Salentina circa l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale con i profili richiesti. Si tratta del documento prescritto dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998.
La P.A. ha quindi correttamente applicato l’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022: l’elemento ostativo è emerso dopo il rilascio del nulla osta, avvenuto per il mero decorso del termine, in sede di controllo della documentazione rispetto a quanto autodichiarato. Il richiamo dei ricorrenti all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 è inconferente.
Il Tribunale affronta poi l’errore sul modello: la società ammette di aver utilizzato il Modello B-2020, previsto per i lavoratori subordinati non stagionali, in luogo del Modello C-STAG. L’errore è imputabile alla ricorrente, perché materialmente commesso dall’operatore dal medesimo incaricato e delegato. La P.A. ha quindi coerentemente accertato l’insussistenza dei requisiti della domanda come concretamente presentata.
Il provvedimento ha carattere vincolato e le osservazioni ex art. 10 della legge n. 241/1990 sono state valutate e disattese, senza necessità di analitica confutazione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia e delle condizioni personali e sociali del lavoratore.
Nota della Redazione
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