Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del Commissario ad Acta (TAR Lombardia n. 1826 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo formato da una sentenza del giudice ordinario sia rimasto inadempiuto e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento non contestato dall’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato, fissando il termine per provvedere. Per il caso di perdurante inerzia, nomina il Commissario ad Acta, individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, senza liquidazione di compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 cod. proc. civ. e artt. 26 e 39 cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, la sentenza n. 623/2025, pubblicata il 14.05.2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con emissione dei relativi buoni da 500,00 euro per ciascun anno, oltre interessi.
Nonostante la notifica del titolo, avvenuta il 14.05.2025, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. Non essendo stata proposta impugnazione, il titolo era divenuto definitivo — come da attestazione della cancelleria in data 24.11.2025 — ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e accerta la fondatezza della pretesa. La ricorrente ha documentato adeguatamente l’inadempimento, mentre l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. La costituzione formale dell’Avvocatura distrettuale e il deposito della relazione dell’USR non valgono a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
L’argomentazione si concentra sulla perdurante inerzia dell’Amministrazione rispetto a un obbligo di fare, quale l’assegnazione della Carta docente per il contributo alla formazione. Accertato l’inadempimento, il Tribunale ordina la completa esecuzione del giudicato, provvedendo in tal senso entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio disciplina poi il meccanismo sostitutivo. Decorso inutilmente il termine, provvederà un Commissario ad Acta, sin d’ora nominato, che opererà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente. Il Commissario è individuato nel direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario delegato, con facoltà di avvalersi della struttura organizzativa regionale e di coordinarsi con le strutture straordinarie.
Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza, fissazione del termine e nomina del Commissario ad Acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Nota della Redazione
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