Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1785 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e l’Amministrazione, pur notificato il titolo, sia rimasta inadempiente oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento non contestato, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine congruo e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora un Commissario ad Acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. La nomina commissariale è legittima anche in assenza di preventivo accertamento dell’inerzia, in funzione di garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, la sentenza n. 61/2023, con cui era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, e il Ministero era stato condannato all’attribuzione della carta elettronica nominale del valore annuo di euro 500.
Notificato il titolo in data 04.03.2024, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. Intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 27.10.2025, ed essendo decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad Acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la pretesa esecutiva verificando il presupposto del giudizio di ottemperanza, disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm.: l’esistenza di un titolo esecutivo costituito da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato. Nel caso di specie, il titolo era rappresentato dalla sentenza n. 61/2023 del Tribunale di Monza, la cui efficacia esecutiva e il cui passaggio in giudicato erano stati attestati dalla cancelleria.
Il Collegio ha rilevato che la pretesa fatta valere dal ricorrente risultava adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato, rimanendo così incontestata la violazione dell’obbligo esecutivo.
Quanto al termine dilatorio, il Tribunale ha verificato il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996 per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici. Tale termine, pacificamente spirato, rendeva l’inadempimento definitivo e legittimava l’azione di ottemperanza.
Accertata l’inottemperanza, il Collegio ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha poi nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad Acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, o di un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso al Commissario, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione. Ha infine regolato le spese secondo il principio della soccombenza, distraendole a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 del cod. proc. amm., liquidando euro 800,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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