Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1786 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura alle liti rilasciata su foglio separato analogico, di cui sia depositata copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, non integra la procura speciale apposta in calce al ricorso. La procura speciale deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto, ovvero ogni elemento utile all’individuazione della controversia. In difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. e il vizio non è sanabile. Dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che ha ribadito la necessaria anteriorità o coevità della procura rispetto al ricorso, la regolarizzazione con concessione dell’errore scusabile non è più ammessa per i ricorsi notificati successivamente a tale pubblicazione.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 823 del 12.03.2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e per l’importo complessivo di € 1.000,00. Passata in giudicato la decisione, attestato il passaggio in data 18.03.2025, e rimasta inerte l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione del beneficio, la nomina di un Commissario ad acta e una penalità di mora per il ritardo ulteriore.

Costituitasi l’Amministrazione, il Collegio ha rilevato in camera di consiglio l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti. La questione riguarda la validità di una procura rilasciata su supporto cartaceo e allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il profilo processuale del contraddittorio. L’assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio non impone l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che è necessaria solo se il rilievo d’ufficio emerge dopo il passaggio in decisione. Chi non presenzia rinuncia implicitamente alla possibilità di controdedurre.

Nel merito, la procura richiama soltanto il generico riferimento al diritto alla Carta docenti di cui alla legge n. 107 del 2015. Manca l’indicazione del Tribunale amministrativo regionale adito, degli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione, della parte resistente e della data del rilascio. L’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. esige invece una procura speciale che individui l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto.

Il Collegio riconosce l’esistenza di un’eccezione: la procura apposta in calce o a margine del ricorso incorpora la specialità nel contesto documentale unitario. Tale eccezione non è però estensibile all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, che disciplina le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico. La sola congiunzione informatica di due documenti non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza del contenuto dell’atto, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.

Il Collegio prende dunque le distanze dall’indirizzo che considerava valida la copia digitalizzata della procura allegata alla PEC o alla busta telematica. L’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 ha stabilito che la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, e non alla sua notificazione o al deposito.

Quanto alla sanabilità, il Collegio la esclude: la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, e la sua carenza non tollera rinnovazione. L’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. non è concedibile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo già esistente al quale la parte avrebbe potuto aderire prudentemente. Il ricorso, notificato il 26.11.2025 e quindi dopo il 2 ottobre 2025, è dichiarato inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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