Ottemperanza al giudicato e penalità di mora: interessi legali satisfattivi (TAR Lombardia n. 671 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che produce copia asseverata della sentenza e l’attestazione del passaggio in giudicato, e che dimostra l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, soddisfa i presupposti processuali dell’azione, ivi compreso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza e incontestati l’an e il quantum del credito, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di centoventi giorni e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere accolta quando la sentenza da ottemperare abbia già riconosciuto gli interessi legali, il cui tasso è ampiamente satisfattivo anche dell’ulteriore eventuale ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, ottiene dal Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, con sentenza n. 507/2024 del 14 novembre 2024, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento della somma di € 2.373,20 a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7, CCNL 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Notificato il titolo esecutivo e decorso il termine dilatorio, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile e non deduce nulla sull’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. È prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare e l’attestazione del passaggio in giudicato; è dimostrata la notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 27 dicembre 2024. Il ricorso risulta pertanto proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza e la parte resistente non formula alcuna deduzione né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito sono quindi incontestati.
Il Tribunale ordina di conseguenza al Ministero di ottemperare alla sentenza del giudice del lavoro, corrispondendo l’importo dovuto entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eccedente.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
È invece respinta la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La sentenza da ottemperare ha già stabilito il pagamento degli interessi legali, il cui tasso risulta ampiamente satisfattivo anche per l’ulteriore eventuale ritardo che abbia a verificarsi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso, sono equitativamente liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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