Quote latte: disapplicazione delle norme interne e ricalcolo del prelievo (TAR Lombardia n. 119 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme interne in materia di prelievo supplementare sul latte incompatibili con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza di imporre all’amministrazione il ricalcolo complessivo dei debiti dei produttori. L’ostacolo della cosa giudicata opera solo in presenza di un giudicato di merito sfavorevole al produttore, che abbia accertato l’obbligo di versamento; le sentenze in rito, che si limitano a consolidare l’atto presupposto senza sostituirlo, non precludono la disapplicazione. La prescrizione del prelievo e degli interessi accessori è decennale e non decorre durante la pendenza del giudizio proposto dal debitore, conservandosi l’effetto interruttivo permanente anche in caso di estinzione o perenzione. Il termine decadenziale dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non si applica al prelievo, non avente natura tributaria.
Il Fatto
I ricorrenti, soci illimitatamente e solidalmente responsabili di una società agricola produttrice di latte vaccino, impugnano tre intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel novembre 2021 e notificate nel dicembre successivo. Ciascuna intimazione richiede in solido la somma di oltre 752.000 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri, per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 2002-2003, 2005-2006 e 2007-2008. L’impugnazione si estende al ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” e include domanda risarcitoria.
Nel ricorso si deducono l’incertezza sulla produzione nazionale di latte, la prescrizione del credito, il contrasto delle norme interne con il diritto dell’Unione, la mancata detrazione delle compensazioni con gli aiuti PAC e vizi propri degli atti di riscossione, con particolare riguardo al termine decadenziale dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. L’amministrazione resiste chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge le censure formali, escludendo ogni duplicazione tra l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti ex art. 8-ter del d.l. n. 5/2009 e il ruolo richiamato negli atti di riscossione. Il livello di motivazione risulta garantito dall’insieme degli atti notificati, in linea con l’art. 7 della legge n. 212/2000. Quanto all’esigibilità, nessuna rateizzazione è stata attivata; le compensazioni con gli aiuti PAC non sono opponibili perché non documentate con attestazioni degli organismi pagatori, mentre l’AGEA ha provato i recuperi effettuati.
Sulla produzione nazionale di latte il Collegio richiama il consolidato orientamento europeo e nazionale che nega rilievo all’incertezza dei dati, non essendo ammesse eccezioni alla quantificazione individuale del prelievo. Gli interessi seguono il capitale e sono dovuti anche quando l’imputazione sia stata comunicata ai soli acquirenti, in virtù del vincolo di solidarietà. La prescrizione è decennale e non quadriennale ex Reg. CE n. 2988/95: la tutela del bilancio unionale è assicurata dagli Stati mediante reintegrazione del FEAOG.
Sul punto centrale, il TAR ricostruisce le pronunce della Corte di Giustizia che hanno accertato l’incompatibilità della compensazione nazionale e del meccanismo di rimborso del prelievo in eccesso con il diritto europeo, fino alla campagna 2006-2007, estendendo l’illegittimità alla campagna 2007-2008 per l’omessa consultazione della Commissione. Da ciò deriva l’obbligo di disapplicazione delle norme interne, con effetto conformativo che vincola l’amministrazione al ricalcolo complessivo.
L’ostacolo del giudicato viene circoscritto: solo le sentenze di merito, che accertano l’obbligo di versamento, precludono la disapplicazione; le sentenze in rito e i decreti di perenzione non creano una certezza giurisdizionale opponibile alle pronunce europee. Pertanto, per le campagne 2002-2003, 2005-2006 e 2007-2008 la domanda subordinata di annullamento ai fini del ricalcolo è accolta, secondo i criteri dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, con restituzione dell’importo eccedente. Respinge invece la disapplicazione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997, coperte dal giudicato di merito sfavorevole, e la domanda risarcitoria. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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