Divieto detenzione armi e archiviazione penale: il prefetto deve motivare l’autonoma rilevanza (TAR Sicilia n. 378 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare fatti e circostanze, anche non penalmente rilevanti, idonei a incrinare l’affidabilità di chi detiene armi. Tale potere va però esercitato nel rispetto dei canoni della discrezionalità amministrativa, sotto il profilo motivazionale e della coerenza logica, dando conto dell’istruttoria espletata. Il pericolo di abuso delle armi deve essere comprovato e richiede una valutazione non del singolo episodio ma della personalità del soggetto. La mera denuncia non basta a giustificare la revoca o il diniego. Se il procedimento penale si chiude con archiviazione per infondatezza della notizia di reato, il prefetto deve esplicitare le ragioni dell’autonoma rilevanza dei fatti sul piano della pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente era regolare detentore, dal 2017, di tre fucili e di munizionamento spezzato. La Compagnia dei Carabinieri competente aveva proposto l’adozione del divieto di detenzione perché l’uomo era stato deferito alla Procura a seguito di querela presentata da un nipote, che lo riteneva responsabile della violazione dell’art. 612 cod. pen.
Il deferimento non era sfociato in alcun procedimento penale e non era stato adottato l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. Le memorie difensive presentate in sede procedimentale non avevano avuto esito. Il Prefetto aveva quindi emanato il divieto di detenzione, impugnato davanti al TAR con un unico motivo volto a contestare i presupposti dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza prevalente, che riconosce all’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, un potere di valutazione esercitabile con il massimo rigore. Lo stesso orientamento impone però che tale potere sia motivato e logicamente coerente, con indicazione delle circostanze da cui desumere la pericolosità o la capacità di abuso.
Richiamando il precedente del T.a.r. Umbria n. 97 del 2017, la sentenza ribadisce che il pericolo di abuso non solo deve essere comprovato, ma richiede una valutazione complessiva della personalità del soggetto, idonea a fondare un giudizio prognostico di sopravvenuta inaffidabilità. La mera denuncia all’autorità giudiziaria non è sufficiente.
Nel caso concreto la motivazione del provvedimento è giudicata inadeguata. L’amministrazione, pur consapevole dell’archiviazione disposta dal Giudice di pace ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen. per infondatezza della notizia di reato, non ha spiegato perché i fatti vagliati dal giudice penale conservassero autonoma rilevanza sul piano della normativa di pubblica sicurezza.
Il Collegio esclude poi che il solo potenziale conflitto familiare per questioni ereditarie possa legittimare il provvedimento, in assenza di allegazione puntuale di fatti concretizzanti il pericolo di abuso. Sul punto richiama il precedente del C.g.a. n. 603 del 2023, secondo cui la valutazione negativa non può ancorarsi alla sola conflittualità in ambito familiare.
Il ricorso è dunque accolto e il provvedimento annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 408 c.p.p. – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
- Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari