Emersione 2020: verifica reddituale dovuta se le istanze per l’assistenza sono due (TAR Lombardia n. 383 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, la deroga alla verifica dei requisiti reddituali prevista dall’art. 9, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020 opera esclusivamente in favore del datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza il quale presenti dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. Trattandosi di norma derogatoria rispetto alla disciplina generale sulla capacità economica del datore di lavoro, essa è soggetta a interpretazione stretta e non tollera ampliamenti rispetto al dato letterale, che favorirebbero condotte elusive. La presentazione di una seconda istanza per l’assistenza della medesima persona non autosufficiente esclude dunque l’esonero dalla verifica reddituale. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, nel quadro dell’emersione 2020, trova applicazione solo in caso di cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato.
Il Fatto
Una cittadina extracompleta, titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo e non autosufficiente, ha presentato il 4 giugno 2020 istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del d.l. n. 34/2020 in favore di un’altra cittadina extracomunitaria, per assistenza alla propria persona. Nella stessa data il datore di lavoro ha depositato una seconda istanza di emersione, a distanza di pochi minuti, per un ulteriore lavoratore.
Esperita l’istruttoria, la Prefettura ha rigettato l’istanza relativa alla ricorrente, seconda in ordine cronologico, sulla base del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale, rilevando che l’assenza della verifica reddituale si applica solo in caso di dichiarazione per un unico lavoratore addetto all’assistenza di persona non autosufficiente. La prima istanza si è conclusa favorevolmente, con convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso. La ricorrente ha impugnato il rigetto davanti al TAR, deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria, eccesso di potere e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 9, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020, adottato ai sensi dell’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34/2020, stabilisce che la verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro non autosufficiente che effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
La norma è chiara nel suo dato dispositivo. Poiché si tratta di disposizione derogatoria rispetto alla disciplina generale sulla necessaria sussistenza della capacità economica del datore di lavoro, l’interpretazione deve essere stretta: non sono ammessi ampliamenti rispetto alla lettera, che potrebbero favorire condotte elusive. Il provvedimento impugnato, coerente con tale dato, non è quindi censurabile.
Quanto alla prospettata possibilità di una assunzione in seconda istanza, il Collegio rileva che non è stata offerta alcuna dimostrazione della sua percorribilità: manca sia la prova della cessazione del rapporto con il lavoratore della prima istanza, il cui procedimento si è concluso favorevolmente, sia l’indicazione della disponibilità di un diverso datore di lavoro.
Sul permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Tribunale osserva che l’art. 5, comma 11 bis, del d.lgs. n. 109/2012 riguarda la c.d. emersione del 2012 e non integra una disciplina generale applicabile all’emersione del 2020, nell’ambito della quale il legislatore ha scelto di non replicare quella disposizione. L’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020 prevede un’ipotesi diversa, di tutela del lavoratore straniero: richiama l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 per il caso di cessazione del rapporto di lavoro. La norma postula però che un rapporto sia stato instaurato e poi cessi. Nel caso concreto il rapporto non è mai sorto, per assenza dei presupposti di legge, e la disposizione non può quindi operare.
Il ricorso è respinto. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della vicenda sostanziale e della limitata attività difensiva delle Amministrazioni intimate.
Nota della Redazione
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