Poteri concorrenti del commissario ad acta in materia di piano attuativo (TAR Abruzzo L’Aquila n. 395 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che persiste nell’inerzia dopo l’ordine del giudice di concludere il procedimento conserva l’esercizio del potere sino a quando il commissario ad acta, nominato nelle more, non abbia provveduto in sua vece. I poteri dell’amministrazione e dell’ausiliario del giudice sono concorrenti, differenziandosi per momento genetico e funzionale. Qualsiasi potere amministrativo non esercitato, incluso il potere discrezionale di approvazione di un piano attuativo ad iniziativa privata, può essere esercitato dal commissario ad acta in attuazione della decisione giurisdizionale, senza che ciò configuri sviamento dalla funzione tipica né invasione dell’autonomia comunale in materia urbanistica. La comunicazione dei motivi ostativi adottata dall’amministrazione inerte non vincola il commissario, che non è tenuto ad attendere l’esercizio del concorrente potere.
Il Fatto
Una società proprietaria di terreni ricadenti in zona omogenea “F1a – Campo da Golf” presentava al Comune una proposta di approvazione di un piano attuativo per la realizzazione di un campo da mini golf con servizi accessori. Il Comune comunicava i motivi ostativi, ma la società proponeva osservazioni e, a fronte del protrarsi dell’inerzia, otteneva dal TAR la declaratoria di illegittimità del silenzio con ordine di concludere il procedimento entro novanta giorni.
Decorso inutilmente il termine, il Tribunale nominava commissario ad acta il Prefetto, che concludeva il procedimento approvando il piano. Il Comune proponeva reclamo ai sensi dell’articolo 117, comma 4, c.p.a., deducendo violazione del giusto procedimento, sviamento, lesione dell’autonomia comunale e contrarietà alle norme tecniche del PRG.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha ritenuto il reclamo infondato, prescindendo dall’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 25 maggio 2021, ha affermato che l’amministrazione conserva il potere sino all’effettivo intervento dell’ausiliario del giudice, sicché le competenze sono concorrenti e non si verifica alcun difetto assoluto di attribuzione quando il commissario provvede in luogo dell’ente rimasto inerte.
Il Tribunale ha escluso lo sviamento, rilevando che il commissario aveva correttamente stimolato l’amministrazione a concludere il procedimento prima di provvedere in sua vece. La comunicazione dei motivi ostativi è stata qualificata come atto endoprocedimentale interlocutorio e dilatorio, in quanto sostanzialmente coincidente con la precedente nota del dicembre 2023 e adottata solo dopo l’ingiunzione del commissario.
Quanto alla dedotta violazione dei diritti partecipativi, il Collegio ha precisato che il commissario non era vincolato dal contenuto della comunicazione di motivi ostativi, potendo esercitare il potere concorrente anche in senso favorevole al privato. La natura discrezionale del potere di approvazione del piano non costituisce ostacolo all’intervento sostitutivo, ontologicamente destinato a rimediare all’inerzia accertata con sentenza definitiva.
Infine, il Tribunale ha ritenuto generiche e smentite le censure sulla contrarietà del piano alle NTA del PRG, evidenziando il parere favorevole con prescrizioni del Comune e il parere della Provincia che subordinava la realizzazione solo all’approvazione del piano attuativo. Il reclamo è stato respinto con condanna del Comune alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.