Porto d’armi e discrezionalità: sufficienti indizi di condotta non specchiata (TAR Calabria n. 1823 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma un’eccezione al normale divieto, riconoscibile solo a fronte della piena sicurezza circa il buon uso dell’arma. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità e sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Ai fini del diniego è sufficiente che sussistano fatti e circostanze, anche isolati, privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, idonei indici di una non specchiata condotta e del venir meno dell’assoluta affidabilità. Non è necessario un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso, essendo sufficiente una valutazione probabilistica, di tipo induttivo, orientata a prevenire possibili abusi a tutela dell’incolumità dei consociati.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Questore di Cosenza il rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo. L’istanza veniva respinta con decreto motivato dal richiamo a denunce, deferimenti e sentenze di condanna a carico dell’interessato, complessivamente valutati come indice di un atteggiamento irriguardoso verso norme e precetti, benché non connessi alla materia delle armi.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancanza del preavviso di rigetto e, nel merito, la carenza e irrazionalità dell’istruttoria e della motivazione, con travisamento dei fatti. L’Amministrazione si costituiva chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul piano sostanziale, il punto di partenza è la qualificazione del porto d’armi come eccezione al divieto e non come diritto assoluto: la relativa autorizzazione postula la perfetta sicurezza circa il buon uso dell’arma e la tranquilla convivenza della collettività. Ne deriva che il giudizio questorile è espressione di discrezionalità ampia, sottratta al sindacato di merito e controllabile solo per i vizi radicali indicati dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 4403/2019, n. 1972/2019, n. 6558/2018, n. 3435/2018).
Il Tribunale richiama poi il percorso argomentativo di Cons. Stato, Sez. III, n. 11470/2022: l’apprezzamento involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto, da desumersi da elementi non meramente immaginari o aleatori e da un ragionamento induttivo di tipo probabilistico. Non serve la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso. La detenzione e il porto d’armi postulano una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle a tutela dell’ordine pubblico e delle regole di comune buona convivenza.
Il Collegio sottolinea che il giudizio di non affidabilità è per certi versi più stringente di quello di pericolosità sociale: può giustificare il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne o a misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta. La capacità di abuso delle armi delinea una formula ampia, suscettibile di abbracciare tutte le situazioni che, secondo il prudente apprezzamento dell’Amministrazione, sono sintomatiche di inaffidabilità alla luce della persona e del contesto in cui è inserita.
Applicando tali coordinate, il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato dal richiamo alle condanne e ai precedenti di polizia, complessivamente valutati. Non rileva l’argomento del ricorrente sulla risalenza nel tempo dei fatti e sul loro collegamento alla crisi dell’attività imprenditoriale, perché la finalità del diniego non è sanzionatoria o punitiva, ma cautelare e preventiva. Il motivo sul merito è quindi infondato.
Quanto alla censura procedurale, la dedotta inesistenza del preavviso di rigetto è smentita per tabulas: l’Amministrazione ha depositato la comunicazione inviata con raccomandata, senza che il ricorrente abbia contestato o replicato sul punto, neppure nell’istanza di passaggio in decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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