Invalidità al 100% e maggiorazione contributiva dalla data della revisione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 521 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di benefici previdenziali per gli invalidi, il requisito sanitario della riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74 per cento può essere accertato dal giudice contabile mediante consulenza tecnica d’ufficio, anche in difformità dalle risultanze della revisione operata dal Centro medico legale dell’Inps. Una volta acclarata la sussistenza del requisito, spetta il beneficio della maggiorazione contributiva di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, con decorrenza dalla data della visita di revisione. L’eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di supporto probatorio resta superata dall’ordinanza che dispone l’acquisizione del parere medico legale.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di un’azienda sanitaria locale, era stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento. In data 24 novembre 2022 il Centro medico legale Inps di Roma, procedendo a revisione sulla sola base della documentazione medica in atti, senza visita diretta, rideterminava il grado di invalidità al 74 per cento, riconoscendo lo stato di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa tra il 74 e il 99 per cento.
La ricorrente presentava quindi domanda per ottenere il beneficio della maggiorazione contributiva, che le veniva negato in ragione del riconoscimento inferiore alla soglia del 75 per cento. Proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della sussistenza del requisito sanitario e, in via istruttoria, la disposizione di apposita CTU.
La Motivazione della Corte
L’Inps eccepiva l’inammissibilità della domanda, perchè non supportata da elementi probatori successivi alla visita collegiale e perchè la richiesta di CTU avrebbe avuto contenuto esplorativo. Nel merito sosteneva che, essendo la ricorrente dipendente in servizio al momento della domanda, l’accertamento del requisito per l’attribuzione delle maggiorazioni sarebbe demandato all’ente iscritto e non all’Inps.
La Corte respinge l’eccezione preliminare. Rileva che la ricorrente ha prodotto documentazione medica a supporto delle proprie conclusioni, in allegato al ricorso introduttivo e con successivo deposito, e che l’eccezione deve ritenersi implicitamente superata dall’ordinanza con cui la Sezione ha disposto l’acquisizione di un parere medico legale presso l’Ufficio Medico Legale del Ministero della salute.
Nel merito, il Collegio richiama il disposto dell’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, che riconosce agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
Il parere dell’UML, depositato nel corso del giudizio, diverge dalle conclusioni del Centro medico legale Inps e individua un complesso patologico emodinamico delicato, riconoscendo lo stato di invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento dalla data della visita di revisione del 24 novembre 2022. Il verbale peritale, inoltre, trova concordanza con i consulenti tecnici di entrambe le parti.
Accertata così la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso è accolto, con riconoscimento del diritto di fruire dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 con decorrenza dalla data della revisione. La complessità della questione tecnica e la presenza in atti di diversi pareri medici giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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