Indebito pensionistico e recupero INPS entro il termine annuale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 248 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito pensionistico derivante dall’applicazione del limite di cumulo di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 è legittimo quando l’INPS contesta l’eccedenza entro il termine ragionevole di un anno dall’acquisizione dei dati reddituali del beneficiario. La buona fede del percettore e l’assenza di dolo o colpa non assumono rilievo autonomo se la contestazione è stata effettuata tempestivamente dall’Istituto previdenziale. Ove, invece, il recupero intervenga dopo la scadenza del termine annuale, l’indebito va rivalutato alla luce dello stato soggettivo del beneficiario che abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione. Il quantum della pretesa va determinato secondo i redditi effettivamente percepiti nel periodo di riferimento.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità cat. SPT dal novembre 2018, impugnava la comunicazione con cui l’INPS di Lecce, in data 9 novembre 2021, aveva rideterminato il trattamento a decorrere dal 1° gennaio 2019, contestando un indebito di complessivi € 12.912,52 maturato nel periodo gennaio 2019 – novembre 2021 e applicando una trattenuta mensile.
La ricorrente deduceva il difetto di motivazione, invocava l’istituto della sanatoria e la propria buona fede, contestando l’imputabilità dell’errore di calcolo all’Ente. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto, assumendo la tempestività e la legittimità del recupero.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce l’origine dell’indebito nell’attuazione della disciplina del trattamento di reversibilità e del limite di cumulo con i redditi del beneficiario posto dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995. Richiama sul punto le Sezioni riunite n. 4/2008/QM, che hanno ricondotto l’attività di accertamento e revisione delle pensioni ai superstiti alle variazioni nei pagamenti pensionistici previste dagli art. 9 legge n. 428/1985 e art. 5 d.P.R. n. 429/1986.
Da tale ricostruzione deriva il principio secondo cui l’Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la procedura di controllo e revisione; scaduto il termine cessa la fase provvisoria della liquidazione e il recupero va valutato in relazione alla buona fede del beneficiario che abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione.
Nel caso concreto, il giudice esclude la tardività della contestazione: l’indebito è stato comunicato nel 2021, entro il termine ragionevole di un anno dall’acquisizione dei dati reddituali del 2019 e 2020. L’INPS ha dunque diligentemente esercitato il diritto al recupero. Ne consegue l’irrilevanza delle deduzioni sull’elemento psicologico e sull’assenza di dolo o colpa, stante la tempestiva contestazione.
Quanto al quantum, la Corte rileva che dagli atti emerge come nel periodo di riferimento non fosse stato applicato il limite di cumulo. A seguito dell’istanza della ricorrente del 13 dicembre 2021, l’INPS ha rideterminato la pretesa, riconoscendo un credito di € 437,65 lordo (€ 288,29 netto), con richiesta di ripetizione ridotta a € 12.624,23. L’ulteriore ricalcolo, sulla base dei redditi 2021-2023 rettificati, ha generato un credito di € 1.106,32 lordo, portato in compensazione.
Poiché la rideterminazione in melius era già stata operata dall’INPS prima del giudizio ed è derivata dall’acquisizione dei redditi effettivamente percepiti sino al 2023, il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in € 300,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.