Ottemperanza e soccombenza virtuale: spese all’INPS in ritardo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 238 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, ma non preclude la condanna alle spese. Quando l’amministrazione abbia dato esecuzione solo dopo la proposizione del ricorso, il giudice applica il principio della soccombenza virtuale e la condanna alla rifusione delle spese legali, liquidate in favore del difensore del ricorrente. Il ritardo nell’adempimento del comando giudiziale integra infatti la ragione della condanna, pur in assenza di una pronuncia di accoglimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, lamentando la mancata esecuzione della sentenza della stessa Sezione del 14 aprile 2023, n. 132, passata in giudicato. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato ordinario di 8^ categoria per le infermità accertate, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, oltre agli arretrati, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

La sentenza era stata notificata a mezzo pec e seguita da atto di diffida. L’INPS si è costituito attestando di aver eseguito la sentenza con proprio provvedimento di liquidazione e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. All’udienza del 17 ottobre 2025 le parti hanno concordato sulla sussistenza di tale cessazione; la difesa del ricorrente ha chiesto la condanna alle spese, l’INPS ha insistito per la compensazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, ritenendo il provvedimento di liquidazione depositato dall’INPS satisfattivo delle pretese vantate dal ricorrente. L’esecuzione del giudicato è dunque intervenuta, ma in un momento successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza.

Su questo dato si fonda il passaggio decisivo della pronuncia. La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale e lo applica all’ipotesi in esame: poiché è accertato il ritardo dell’INPS nel dare esecuzione alla sentenza della quale si è chiesta l’ottemperanza, l’amministrazione previdenziale deve essere condannata alla rifusione delle spese legali. L’esito satisfattivo sopravvenuto non cancella il fatto che l’esecuzione sia stata sollecitata per via giudiziale.

La Corte non si limita a dichiarare la cessazione, ma ne trae la conseguenza patrimoniale: le spese sono liquidate a favore del difensore del ricorrente, secondo la regola che vuole la condanna in capo alla parte che, con il proprio inadempimento, ha reso necessario l’intervento del giudice. La richiesta di compensazione avanzata dall’INPS è stata pertanto disattesa.

Il dispositivo dichiara la cessata materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento delle spese legali, liquidate in € 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, a favore del difensore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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