Conto giudiziale inammissibile se privo degli estremi delle ricevute (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 95 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve essere redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, che impone l’indicazione delle generalità dell’agente, del periodo di gestione, del numero d’ordine dell’operazione e degli estremi della riscossione, con specificazione dei versamenti in Tesoreria, del numero di quietanza e del relativo importo. La mancanza degli estremi delle ricevute di riscossione e delle quietanze di versamento in Tesoreria con i relativi importi priva l’atto di un elemento essenziale, così da escluderne la qualificazione come rendiconto e, a maggior ragione, come conto giudiziale. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio di conto, non potendosi instaurare un giudizio su un atto erroneamente qualificato come conto giudiziale.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un’agente contabile di un Comune, avente ad oggetto i diritti di front office dell’anagrafe, le carte d’identità cartacee e quelle elettroniche per l’esercizio finanziario 2023. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 7 aprile 2025, ha rilevato che il conto non era stato redatto in conformità al modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, risultando incompleto e carente dei requisiti minimi essenziali.

L’agente contabile ha depositato una memoria difensiva il 15 settembre 2025, fornendo un conto completo e conforme al modello ministeriale per consentire alla Corte una valutazione nel merito. All’udienza del 23 settembre 2025 il Pubblico Ministero ha rilevato la conformità del conto trasmesso e ha chiesto dichiararne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione, interna al d.p.r. n. 194/1996, tra i due modelli di conto previsti per le attività di economo e di riscuotitore. Per il conto dell’economo è previsto il modello 23, che deve indicare l’anticipazione e le somme rimborsate, l’entità complessiva dei pagamenti e le somme non utilizzate da versare in Tesoreria al termine dell’esercizio. Per l’agente contabile della riscossione è invece previsto il modello 21, nel quale devono comparire le generalità dell’agente, il periodo di gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione, i versamenti in Tesoreria con il numero di quietanza e l’importo, i totali e le note.

Nel conto in esame il Collegio rileva la mancanza di ogni indicazione relativa agli estremi delle ricevute di riscossione e alle quietanze di versamento in Tesoreria con i relativi importi, così come richiesto in via generale dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, recante il regolamento di contabilità generale dello Stato, applicabile agli enti locali ex art. 93 del TUEL, e dall’art. 116 del regolamento di contabilità del Comune.

La Corte richiama il principio secondo cui — come affermato da C. Conti Sez. I n. 14/1985 — il conto redatto su modello irrituale rispetto all’art. 620 R.D. n. 827/1924, ma contenente gli elementi richiesti dall’art. 616 del medesimo R.D. (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze), risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale, con conseguente incardinamento del giudizio innanzi alla Corte dei conti.

Nel caso di specie, al contrario, la mancanza dell’elemento essenziale degli estremi delle ricevute di riscossione e delle quietanze di versamento in Tesoreria non consente la qualifica dell’atto come rendiconto, né, a maggior ragione, come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. Non è dunque ammissibile, mancando uno degli elementi essenziali, un giudizio di conto su un atto erroneamente qualificato come conto giudiziale.

Il Collegio, prendendo atto del deposito del nuovo conto da parte dell’agente contabile, ritiene che lo stesso debba essere depositato secondo le modalità operative della Sezione giurisdizionale regionale, con conseguente necessità di un nuovo deposito. La pronuncia è di inammissibilità in rito, con obbligo per l’agente contabile di depositare il conto nelle forme rituali e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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