Ricorso improcedibile per cessazione attività dopo interdittiva antimafia (TAR Lombardia n. 3625 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un’informazione antimafia interdittiva e i conseguenti provvedimenti amministrativi di decadenza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sia cessata l’attività commerciale e siano venuti meno i presupposti oggettivi per il suo esercizio. Ai fini della valutazione dell’interesse, rileva la disponibilità dei locali: l’art. 69, comma 12, della L.R. Lombardia n. 6/2010 stabilisce che l’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ma ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati. Ne deriva che il ricorrente che abbia cessato l’attività e non abbia più la disponibilità dei locali non può riprenderla neppure in caso di accoglimento, con conseguente improcedibilità del ricorso, in assenza di domanda risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale esercente attività di rivendita e commercio al dettaglio, impugnava l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Milano il 19.5.2023, con la quale l’impresa veniva interdetta ai sensi degli artt. 89-bis, 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011.
Contestualmente venivano impugnati i provvedimenti consequenziali: la decadenza del titolo abilitativo disposta dal Comune di Milano, l’annotazione nel casellario dell’ANAC, l’iscrizione d’ufficio della cessazione presso la Camera di Commercio e i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recanti la sospensione dei generi di monopolio, la chiusura della rivendita e la decadenza dalla gestione con incameramento dei depositi cauzionali. Dopo la reiezione dell’istanza cautelare e il rigetto dell’istanza di controllo giudiziario, il Comune depositava la comunicazione di cessazione dell’attività, con contestuale richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, è intervenuta la cessazione dell’attività da parte della ricorrente e che i locali dell’impresa sono stati nel frattempo utilizzati da altro operatore commerciale. Su tali presupposti fonda la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il percorso argomentativo muove dalla disciplina regionale applicabile. L’art. 69, comma 12, della L.R. Lombardia n. 6/2010 prevede che l’autorizzazione sia rilasciata a tempo indeterminato e abbia validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati. Tale disposizione collega inscindibilmente il titolo abilitativo al bene immobile in cui l’attività si esercita.
Ne consegue che la ricorrente non solo non esercita più l’attività di cui chiede la rimozione dell’inibitoria, ma non potrebbe neppure riprenderla, non avendo più la disponibilità dei locali per i quali l’autorizzazione era stata rilasciata. L’eventuale annullamento degli atti impugnati non produrrebbe, quindi, alcuna utilità giuridica in capo alla ricorrente.
Il Collegio sottolinea come la carenza di un interesse strumentale alla ripresa dell’attività non sia compensata da alcuna domanda risarcitoria. In assenza di una pretesa di natura risarcitoria, la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La decisione si chiude con la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ritenuti sussistenti giustificati motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.