Autotutela edilizia oltre i dodici mesi per falsa rappresentazione dei luoghi (TAR Sicilia n. 2739 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi ante operam negli elaborati allegati alla SCIA, l’amministrazione può esercitare il potere di autotutela anche oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, non essendo meritevole di protezione l’affidamento formatosi sulla base di una rappresentazione non veritiera della realtà, addebitabile al privato anche a titolo di mera colpa. In tale ipotesi l’onere motivazionale si riduce alla dedotta erroneità della documentazione, perché l’amministrazione non è stata posta nelle condizioni di esercitare il proprio potere di controllo e non sussiste un interesse privato meritevole di comparazione con quello pubblico al ripristino della legalità. Il previo esito favorevole di un parere istruttorio interno non consuma il potere, ove sopravvengano elementi di fatto nuovi che ne inficiano il presupposto. È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il silenzio-inadempimento quando l’amministrazione provveda in corso di causa.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo finitimo ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’istanza di ritiro in autotutela della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata dal vicino per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, lamentando plurime violazioni della normativa urbanistica e l’alterazione del profilo del terreno. Nel corso del giudizio l’ente ha adottato plurimi provvedimenti, dapprima negando l’avvio del procedimento, poi avviandolo e infine concludendolo con l’annullamento in autotutela del titolo edilizio. Il titolare della SCIA ha impugnato a sua volta il provvedimento di ritiro, deducendo la consumazione del potere, il superamento del termine annuale, il difetto di istruttoria e lo sviamento di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti: l’esercizio in corso di causa del potere di verifica ha fatto venir meno l’inerzia e l’interesse alla condanna a provvedere. L’oggetto del giudizio ex art. 117 c.p.a. resta circoscritto all’accertamento dell’inadempimento, restando estranee le valutazioni di merito sull’esercizio del potere.
Il terzo e il quinto ricorso per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. La delibera consiliare impugnata non ha natura innovativa: si è limitata a correggere un errore materiale negli allegati, ripristinando la distanza dal confine già ridotta a cinque metri con la variante assentita nel 2012. Quanto alla nota e all’ordinanza di revoca della sospensione dei lavori, si tratta di atti endoprocedimentali che hanno esaurito i propri effetti.
Nel merito del ricorso dei controinteressati, il Collegio ha escluso la consumazione del potere: il parere istruttorio del 17.4.2024 si fondava sull’acritica fede negli elaborati progettuali, smentita dalle risultanze tecniche successive. La possibilità di rideterminarsi è ammessa a fronte di sopravvenienze che mutano i presupposti di fatto.
L’istruttoria è stata ritenuta esente da vizi: il tecnico ha comparato la cartografia ufficiale con la cartografia satellitare, ottenendo riscontri congruenti, mentre le difese dei ricorrenti sono rimaste sul piano ipotetico, senza una controprova puntuale idonea a scardinare i dati acquisiti.
Quanto al termine, il Collegio ha applicato l’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990: in caso di falsa rappresentazione dei fatti il potere è esercitabile anche oltre i dodici mesi, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2017 e il principio di autoresponsabilità. A fronte della non veritiera prospettazione delle circostanze, l’onere motivazionale si esaurisce nella dedotta erroneità e l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo è in re ipsa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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