Inammissibile il ricorso contro gli atti comunali esecutivi di sentenza civile (TAR Toscana n. 243 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso al giudice amministrativo avverso i provvedimenti con cui l’amministrazione comunale dà esecuzione a sentenze e ordinanze del giudice ordinario che abbiano ordinato il rilascio di un’azienda e la voltura della concessione amministrativa in favore del curatore fallimentare. Le censure che contestino in radice la correttezza di quelle decisioni giurisdizionali, sul presupposto del regime pubblicistico del bene e del difetto di giurisdizione del giudice civile, non possono essere esaminate dal TAR: vanno dedotte con i mezzi di impugnazione previsti dal codice di procedura civile, segnatamente con l’appello. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su questioni già all’esame della corte d’appello o comunque deducibili in quella sede, dovendosi evitare che l’impugnazione degli atti esecutivi si traduca in un aggiramento del giudicato civile in formazione.
Il Fatto
La vicenda risale al 2009, quando l’ente gestore del patrimonio delle mura urbane affidò a una società una concessione di costruzione e gestione trentennale dell’immobile denominato Antico Caffè delle Mura, con canone annuo. Al termine dei lavori, nel 2012, la gestione fu di fatto attribuita a un’altra società, poi rinominata, controllata dal medesimo gruppo familiare; seguì un ulteriore passaggio, a titolo gratuito, a favore della società ricorrente, cui fu formalmente trasferita la titolarità della concessione. La società estromessa, dichiarata fallita nel 2014, agì in revocatoria ex art. 64 della legge fallimentare: il Tribunale di Lucca accolse la domanda e ordinò il rilascio immediato dell’azienda alla curatela, ritenendo la cessione finalizzata alla distrazione e priva di corrispettivo per comunanza di interessi.
La sentenza civile fu appellata, con giudizio pendente davanti alla Corte d’appello di Firenze. In sede esecutiva il Tribunale di Lucca ordinò all’ente gestore di trasferire la concessione alla curatela; il reclamo fu respinto, chiarendo che il rilascio dell’azienda comprendeva l’ordine implicito di prestare il consenso alla voltura. Il Comune adottò quindi la determinazione n. 98 del 27.01.2023 e, nelle more, gli atti di subentro e la nuova concessione, tutti impugnati dalla ricorrente con ricorso e due motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, palesemente inammissibile, così potendo prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti della società aggiudicataria della gestione dell’azienda. Gli atti impugnati sono stati adottati espressamente in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali del giudice civile, in particolare della sentenza del Tribunale di Lucca e delle successive ordinanze esecutive, che avevano disposto la retrocessione dell’azienda precisando che il rilascio doveva completarsi con la voltura della concessione amministrativa a favore della curatela.
La ricorrente, censurando il trasferimento per violazione delle regole pubblicistiche sulle concessioni, deduce in realtà l’erroneità delle decisioni civili, anche per eccesso di giurisdizione, sostenendo che il giudice ordinario non avrebbe potuto pronunciarsi sul regime concessorio di un bene pubblico. Tali censure sono formalmente dirette avverso i provvedimenti esecutivi, ma sostanzialmente proposte nei confronti delle decisioni giurisdizionali dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Il Tribunale ne trae la conseguenza processuale: simili doglianze non possono essere oggetto di un giudizio amministrativo e devono essere dedotte mediante i mezzi di impugnazione previsti dal codice di procedura civile, in particolare con l’appello, di fatto già pendente davanti alla Corte d’appello di Firenze. Il ricorso è pertanto inammissibile, perché volto a chiedere al giudice amministrativo di pronunciarsi su questioni già all’esame del giudice civile o comunque deducibili in quella sede.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente, liquidate in euro 4000,00 oltre accessori, da corrispondere a entrambe le controparti.
Nota della Redazione
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