Rinuncia al ricorso in Cassazione e sopravvenuta sentenza di patteggiamento (Cass. pen. Sez. V n. 100 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione del procedimento di merito mediante sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. determina il venir meno dell’interesse all’impugnazione richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche fino alla decisione. La rinuncia al ricorso, validamente formalizzata con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, ne comporta l’inammissibilità. A tale esito consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere la rinuncia dipendente da causa non imputabile.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza emessa il 30.04.2024, aveva respinto l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Castrovillari che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate. A fondamento della misura il Tribunale aveva richiamato plurimi indizi di reità, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa, ex coniuge dell’indagato, riscontrate dalle dichiarazioni dei carabinieri intervenuti e dai referti del pronto soccorso.

Avverso il provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo l’insussistenza dei gravi indizi e con un secondo motivo l’insussistenza delle esigenze cautelari. Nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta una sentenza di patteggiamento e il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. Il ricorrente aveva validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, nella sua qualità di procuratore speciale, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12603 del 2015.

Il Collegio ha poi affrontato la circostanza dedotta dalla difesa, relativa all’intervenuta definizione del procedimento di merito con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Tale evenienza configura il venir meno dell’interesse all’impugnazione richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell’esercizio del diritto di impugnazione.

La Corte ha precisato che tale interesse deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma anche fino al momento della decisione, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 10372 del 1995 e le Sezioni Unite n. 20 del 1996. Ne deriva che la sopravvenuta definizione del merito priva di fondamento l’esame dei motivi proposti.

Sul piano delle conseguenze processuali, la Corte ha applicato l’art. 616 cod. proc. pen., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, dovute comunque in esito alla declaratoria di inammissibilità, oltre che al pagamento della somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende. Il Collegio ha escluso che la rinuncia potesse ritenersi dipendente da causa non imputabile al ricorrente, ancorché connessa al legittimo esercizio di una facoltà processuale e all’evoluzione del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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