Correzione di errore materiale de plano: nullità deducibile solo con interesse concreto (Cass. pen. Sez. I n. 36555 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale contenuto in un provvedimento giurisdizionale è disposta dal giudice che lo ha emesso, anche d’ufficio, con le forme dell’art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle parti e nella camera di consiglio. L’adozione de plano del provvedimento di correzione, senza fissazione dell’udienza camerale e senza avviso, integra una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. Tale nullità, tuttavia, è deducibile con il ricorso per cassazione solo se il ricorrente allega un concreto interesse a partecipare all’udienza, indicando fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento, che il contraddittorio avrebbe evitato. L’ordinanza emessa a seguito di rito camerale ha carattere unitario: dispositivo e motivazione compongono insieme la decisione, sicché l’eventuale discrepanza si risolve nella lettura complessiva del provvedimento. Costituisce errore materiale per omissione, emendabile ex art. 130 cod. proc. pen., l’indicazione incompleta della pena nel dispositivo rispetto al calcolo già compiuto in motivazione.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Imperia, riconosciuta la continuazione, rideterminava la pena da espiare. In motivazione la calcolava in anni uno, mesi quattro e giorni quindici di reclusione, oltre multa; nel dispositivo indicava solo anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre la stessa multa.
Su richiesta del pubblico ministero, il Tribunale correggeva l’errore materiale con ordinanza del 22.04.2026, qualificando la discrasia come mero errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.. La difesa del condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: nullità del provvedimento per essere stato emesso de plano, senza udienza camerale, e violazione di legge per avere il giudice emendato un errore di giudizio anziché materiale, con effetto peggiorativo sulla posizione del condannato. Il Sostituto Procuratore generale chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo: l’art. 130 cod. proc. pen. impone al giudice di provvedere in camera di consiglio a norma dell’art. 127 cod. proc. pen., con avviso alle parti, facoltà di memorie e possibilità di essere sentite. È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l’adozione de plano del provvedimento di correzione comporti una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.
Questa regola va però coniugata con l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che subordina l’impugnazione all’interesse. La nullità è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza: la difesa deve allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato, sì che l’annullamento permetta di assicurare il contraddittorio con l’esito di un esatto provvedimento di correzione. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020 e Sez. 4, n. 14399 del 17/03/2026, nonché, per la nozione di interesse, Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019 e Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016.
Nel caso concreto la difesa ha enunciato l’interesse in termini astratti: diritto a contraddire sulla natura dell’errore, controllo del calcolo aritmetico, esercizio della difesa tecnica. Le censure sono inidonee a sostenere l’impugnazione. La prima è generica, perché non chiarisce l’incidenza diretta dell’allegazione sulla decisione; la seconda è eccentrica, poiché la correttezza del calcolo poteva e doveva formare oggetto di censura dell’ordinanza pronunciata ex art. 671 cod. proc. pen.; la terza è anch’essa generica, non deducendosi sotto quale specifico profilo il diritto di difesa sia stato frustrato.
Il ricorso è infondato anche nel merito. L’ordinanza emessa a seguito di rito camerale presenta il carattere unitario del complesso procedimento logico in cui si compendia la decisione: non v’è momento distintivo tra dispositivo e motivazione, e l’eventuale discrepanza si ovvia con la lettura complessiva del provvedimento, come affermato da Sez. 1, n. 5404 del 04/12/2025, Sez. 1, n. 4857 del 09/07/1999 e Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014. Essendo il provvedimento da correggere un’ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., il suo contenuto si trae dalla lettura congiunta di motivazione e dispositivo: il giudice ha correttamente calcolato la pena in motivazione, omettendo di indicarla per intero nel dispositivo. Si tratta di errore materiale per omissione, emendabile ex art. 130 cod. proc. pen. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
- Art. 130 c.p.p. – Correzione di errori materiali
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato