Particolare tenuità del fatto deducibile in cassazione solo su istanza argomentata (Cass. pen. Sez. 7 n. 2486 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., purché il ricorrente indichi i presupposti legittimanti la pretesa applicazione della causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale. L’istanza priva di adeguata argomentazione rende il motivo non deducibile in sede di legittimità, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Con sentenza del 17 gennaio 2025 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Marsala del 28 marzo 2023, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 104,00 di multa per il reato di furto. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente assumeva che tale causa sarebbe stata rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.. La parte civile depositava memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese in suo favore.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Sebbene il richiamo all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. fosse corretto per giustificare il possibile riconoscimento ex officio della causa di non punibilità, la Corte ha osservato che l’imputato aveva avanzato l’istanza senza il supporto di adeguata argomentazione, volta a precisare le ragioni per cui sussistessero i presupposti applicativi dell’art. 131-bis cod. pen..
Assume rilievo troncante il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato d’ufficio la sussistenza della causa di non punibilità è deducibile solo a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della lacuna motivazionale (cfr. Sez. 6, n. 5922 del 2023).
Il mancato rispetto di tale condizione ha imposto la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. La Corte ha altresì escluso la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, poiché le conclusioni proposte non si confrontavano con i motivi di ricorso, senza esplicare un’attività diretta a contrastare le pretese del ricorrente, richiamando sul punto Sez. U, n. 877 del 2022 e Sez. U, n. 5466 del 2004.
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Nota della Redazione
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