Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3291 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario del lavoro e ordina la completa esecuzione per la sorte capitale, assegnando un termine congruo. Decorso inutilmente tale termine, provvede un Commissario ad acta, la cui nomina è disposta sin d’ora in via sostitutiva. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurate agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrenti dall’inottemperanza ai termini assegnati.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta e dichiara il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente.

Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione delle astreintes.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il thema dell’esecuzione del giudicato formatosi davanti al giudice del lavoro, azionato davanti al giudice amministrativo quale giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..

La pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata. L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. L’inadempimento è dunque accertato e il ricorso è fondato.

Ne deriva la condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione, solo per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvede un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, con facoltà di avvalersi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Quanto alle astreintes, il ritardo maturato giustifica la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità è però fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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